Le leggi del giuoco degli scacchi

Da Wikisource.
Domenico Lorenzo Ponziani

1769 Indice:Le leggi del giuoco degli scacchi.djvu Saggi/Scacchi Le leggi del giuoco degli scacchi Intestazione 7 gennaio 2012 100% generale


[p. 1 modifica]


LE


LEGGI


del


GIUOCO


degli


SCACCHI


tratte dall’opera

dell’autore modenese

[p. 3 modifica]Le Leggi del Giuoco furono principalmente introdotte dalla necessità di provvedere ai dispareri, che nascono fra Giuocatori. Le più importanti a sapersi, le più conformi alla retta ragione, e le più autenticate dall’autorità, e dalla consuetudine massimamente d’Italia sono le seguenti, cioè:

I. La sorte nel primo giuoco dà il diritto del primo tratto, il quale conservasi anche nei successivi giuochi fino alla vittoria dell’Avversario. Essa pure decide nel primo giuoco il colore de’ Pezzi sopra del quale però negli altri giuochi non entra la continuazione del possesso, come nel primo tratto; ma ciascuno ha diritto di servirsene alternativamente, cioè in un giuoco de’ Pezzi neri, e nell’altro de’ bianchi.

II. Qualunque Pedone nel primo suo muoversi può fare indifferentemente due case, passando ancora sotto l’offesa d’un Pedone nemico; non adottandosi in Italia la legge vigente altrove di non passare battaglia. [p. 4 modifica]

III. Un Pedone giunto all’ottava casa veste nell’atto stesso la qualità d’un Pezzo, che manchi. Che se niun Pezzo mancasse, il Giuocatore di esso terrà sospesa la sua denominazione sino a quel tratto, che immediatamente gli spetterà dopo la mancanza di qualche suo Pezzo: coll’avvertenza però di non chiedere un Alfiere del colore del suo Compagno, perchè ciò implicherebbe colla natura del giuoco.

Sappiasi però, che la sola denominazione del nuovo Pezzo non succede in luogo di tratto; e però oltre la medesima dovrà compiersi il tiro col movimento o del Pezzo denominato, o di qualunque altro ad arbitrio.

IV. L’arroccamento si eseguisce in un tratto solo, e in qualunque casa tra Re e Rocco inclusivamente intermedia così dalla parte del Re, che da quella di Donna: libertà in Italia comunemente abbracciata, comunque in altri luoghi diversa sia l’osservanza, come si è notato nel Capitolo de’ Vocaboli.

V. Non è permesso l’arroccarsi: 1. Quando tra Re e Rocco siavi qualche Pezzo. 2. Se si fosse mosso il Re o il Rocco, benchè ritornato fosse alla propria casa. 3. Passando il Re per casa offesa da Pezzo, o da Pedone contrario. 4. Ponendo il Re o il Rocco in casa, da cui offenda immediatamente nel tratto stesso Pezzo, o Pedone nemico. 5. [p. 5 modifica]Finalmente nell’atto di ricevere scacco dall’Avversario: che se il Re ricevendo scacco in vece di cambiar luogo, parasi colla coperta, o colla presa del Pezzo offensore, conserva tuttavia la libertà di arroccarsi in altro tratto. Chi però si arrocca, nol potendo, è tenuto a muovere la Torre toccata, o il Re a sua elezione.

VI. Non è lecito nell’atto di arroccarsi lo spingere alcun Pedone, dovendosi ciò chiamare un abuso da poco tempo, e da pochi Giuocatori introdotto, che non conta per se nè alcuna legittima osservanza, nè l’autorità di alcun degno Maestro.

VII. Chi tocca un suo Pezzo, non dicendo acconcio, accomodo, o simile, dee muoverlo, purchè possa. Che se per errore toccasse un Pezzo, che non avesse casa aperta, o col quale fosse coperto il Re dallo scacco, non dee obbligarsi nel primo caso a giuocare il Pezzo contro la natura del giuoco, e nè meno nel secondo a muovere nè Pezzo, nè Re, come alcuni pretesero con eccedente rigore. Così pure trattandosi di Pezzo rovesciato, o spostato, si potrà francamente rimettere senza precedente protesta.

VIII. Chi tocca Pezzo avversario, che possa prendersi, resta obbligato a pigliarlo; e non potendo, può giuocar ciò che vuole.

IX. Chi dopo aver toccato un suo Pezzo, ne muove, o sol anche ne tocca un altro, [p. 6 modifica]è tenuto al movimento o dell’uno, o dell’altro ad elezione dell’Avversario.

X. Chi pone un suo Pezzo in una casa, quand’anche non avesse levata la mano, è tenuto ivi lasciarlo: che se lo giuocasse trascinandolo per la fila, potrà proseguire, ma non retrocedere.

XI. Chi tocca un suo Pezzo dicendo Scacco, è tenuto a darlo, purchè possa; e non potendo resta solo obbligato a muovere il Pezzo tocco. Chi però nell’atto stesso di dire Scacco, colloca un suo Pezzo in una casa, da cui non è Scacco, o tocca un Pezzo avversario, pigliando il quale non risulti lo Scacco, è tenuto ciò non ostante a compiere il tratto già cominciato, dovendo prevalere il fatto alla voce. Che se uno dicesse Scacco senza toccare alcun Pezzo, resta tuttavia in libertà di far ciò che vuole.

XII. Chi giuoca un Pezzo, dove non lo porti il suo corso, levata che abbia la mano, quando non fosse il Re, lo perde ad arbitrio dell’Avversario, il quale può in vece pretendere o che il Pezzo si giuochi come si dee, o che rimanga dove si trova, quando ciò sia compatibile nel proseguimento colla natura, e colle leggi del giuoco.

XIII. Chi offende il Re nemico, per legge di giuoco è obbligato ad enunciare lo Scacco: altrimenti il Giuocatore del Re offeso non è tenuto al riparo. Se però il primo [p. 7 modifica]dirà Scacco nel seguente suo colpo, ciascuno ripiglierà il suo ultimo tratto come falso, e il Re offeso dovrà ripararsi. Che se passati per l’una parte, e per l’altra due tiri, si trovasse tuttavia il Re in offesa, comune sarà l’azione del giuoco a monte, essendo comune, se non la malizia, almen l’errore, e la negligenza. Ognuno però s’intenderà decaduto dal suo diritto, quando siasi in qualche modo rimossa l’offesa, e riparato all’errore.

XIV. Comune sarà pure l’azione del giuoco a monte, qualora siasi incominciato il giuoco collo Scacchiere, e co’ Pezzi mal posti, o con un Pedone, o Pezzo di meno, che uno siasi dimenticato di collocare sul campo, o finalmente se i due Alfieri in proseguimento di giuoco si trovassero in case dello stesso colore, come di continua ripugnanza all’istituzione del giuoco.

XV. Qualunque diritto che in vigor delle leggi compete ad uno contro dell’altro, deesi allegare prima di muovere, altrimenti s’intenderà aver rinunziato; fuori del caso, che fossevi nel proseguimento qualche ripugnanza alla natura del giuoco, come si è stabilito nel numero precedente.

XVI. Chi fu indulgente nel rimettere all’Avversario qualche proprio diritto, che gli competeva in forza delle leggi, non può [p. 8 modifica]pretendere una pari corrispondenza, nè acquista l’azione per la reciproca.

XVII. Chi rimane col solo Re può pretendere il giuoco patto dopo il numero di cinquanta tratti, passati i quali l’Avversario offensore non ha più diritto di proseguire. Lo stesso s’intende in quei finimenti di giuoco, che per sentimento comune degli Scrittori hanno l’esito certo o di giuoco patto, o di giuoco vinto forzato, o regolare, quali sono gli enunziati nella terza Parte, e ne’ quali chi pretende di vincere, passati 50. tiri prescrittigli dall’Avversario, perde il diritto di proseguire. Apparisce la ragionevolezza di questa legge, poichè si punisce la poca accortezza, e perizia di chi colla vittoria in pugno non sa prevalersi del suo vantaggio; dichiarasi il valore del Re, che da se solo, o con forze deboli ha saputo da tanti colpi schermirsi; e finalmente si previene la noja, che con insipido proseguimento di giuoco non a torto si recherebbe agli Spettatori.

XVIII. Per giuoco patto deesi intendere non tanto la Tavola, e lo Stallo, de’ quali si è fatta la spiegazione nel Capitolo secondo, ma qualunque altro giuoco, dove alcuno non può mattare il Nemico, non potendo chi rimane con qualche inutile superiorità di forze pretendere il giuoco mezzo-vinto, come osservano alcuni fuori d’Italia. [p. 9 modifica]Neppure adottiamo l’altro mezzo-vinto, che i Francesi ammettono, qualora si eseguisce senza enunziare lo Scaccomatto da essi chiamato Echec et mat aveugle, poichè non corre obbligo d’avvisare uno Scacco, che non può ripararsi.

XIX. Non è lecito ad alcun Giuocatore dopo il principio del giuoco ricorrere ad estranei ajuti, come a Libri, o Scritti anche suoi proprj, per illuminarsi, o risovvenirsi di qualche tratto, dovendo combattersi colla sola personale capacità. Molto meno sarà permesso il chiedere, e profittare del parere di chi che sia sopra alcun tratto nè suo, nè dell’Avversario; altrimenti nell’uno e nell’altro capo il Giuocatore contrario potrà validamente protestare di non pagar la scommessa in caso di perdita. Che se un Astante non ricercato, e di moto proprio somministrasse qualche lume ad uno de’ Giuocatori, come questi non è partecipe d’alcuna colpa, non dovrà nè meno soggiacere ad alcuna pena, e rimarrà perciò in libertà di fare qualunque tratto, benchè suggerito; restando solo al Giuocatore avversario salva la sua ragione contro il loquace per la refezione del danno. Il prescritto di sopra deesi intendere ove non accada di doversi interrompere il giuoco, e rimetterlo ad altro tempo per qualche ragionevol motivo; nel [p. 10 modifica]qual caso la legge non può, nè pretende di provvedere.

XX. L’esposte Leggi debbono intendersi; primo: ove non militi qualche particolare convenzione, o legittima consuetudine in contrario; mercecchè ogni Giuocatore è tenuto all’esatta osservanza de’ patti, e dee pure uniformarsi al Paese ove giuoca. Secondo: qualora si combatta del pari, e sulle regole ordinarie; poichè diverse leggi dovrebbero stabilirsi ai giuochi d’obbligazione, o di vantaggio, i quali da me si ommettono, come fuori della naturale istituzione del giuoco, e perciò inutili al Giuocatore, che io prendo in quest’Opera ad istruire.


[p. 11 modifica]

INDICE


delle


LEGGI




Loro necessità. Le più importanti a sapersi sono:

1. La sorte decide tanto della mano, guanto del colore de' Pezzi nel primo giuoco.

2. Un Pedone non mosso può fare indifferentemente due passi.

3. Un Pedone giunto all’ottava casa veste la qualità di qual si sia Pezzo che manchi.

La denominazione del Pezzo non succede in luogo del tratto.

4. L’Arroccamento si fa in un tratto solo.

5. L’Arroccamento non è permesso in cinque incontri.

6. Nell’atto di arroccarsi non si può spingere alcun Pedone.

7. Chi tocca un suo Pezzo dee giuocarlo, purchè possa.

8. Chi tocca Pezzo avversario dee prenderlo, purchè possa.

9. Chi toccato un suo Pezzo, ne tocca, o muove un altro, dee giuocare uno di essi ad arbitrio dell’Avversario. [p. 12 modifica]

10. Casa toccata, Pezzo lasciato.

11. Chi tocca un Pezzo dicendo Scacco dee effettuarlo, purchè possa.

Dee prevalere il fatto alla voce.

12. Chi giuoca un Pezzo pel non suo corso, lo perde ad arbitrio dell’Avversario.

13. Deesi enunciare lo scacco.

14. Se lo Scacchiere, o i Pezzi sono mal posti, comune è l’azione del giuoco a monte.

15. Si dee allegare il proprio diritto prima di muovere.

16. Chi fu indulgente non può pretendere di essere corrisposto.

17. Chi rimane col solo Re può pretendere il giuoco patto passati 50. colpi. Lo stesso nè finimenti d’esito certo.

18. Il giuoco è sempre patto in Italia qualora non possa effettuarsi lo scaccomatto.

19. Non può il giuocatore ricorrere a Libri, o Scritti, nè chieder parere per illuminarsi di qualche tratto.

20. Debbonsi mantenere i Patti, ed osservare le costumanze del Paese, dove si giuoca.



FINE.