Page:United States Statutes at Large Volume 47 Part 2.djvu/1083

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AIR NAVIGATION-ITALY. Ovunque, nel presente accordo, si citi uno dei due Stati, s'intende includere i suoi territori ed i suoi possedimenti. II diritto degli aeromobili di ciascuno dei due Stati, di entrare nel territorio dell'altro Stato, include altresl il diritto di transito attra- verso tale territorio. ARTICOLO 2° Tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, navali, doga- nali e di polizia, saranno trattati come aeromobili civili, e come tali 88.1'anno BOgg~tti aIle condizioni stabilite, nel presenOO accordo, per gli aeromobili civili. ARTICOLO 3° Gli aeromobili italiani, prima di entrare negli Stati Uniti, devono essere immatricolati e riconosciuti atti alIa navigazione aerea dal Minisooro dell'Aeronautica italiano; devono inoltre portore la marca di immatricolazione ad essi assegnata dal detto Ministero, preceduta dalla lettera "I", posta su di essi giusta i regolamenti sulla navi- gazione aerea del Ministero dell'Aeronautica. Gli aeromobili de~ll Stati Uniti, prima di entrare in Italla, devono essere immatricolatl e riconosciutI atti alIa navigazione aerea dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, e devono inoltre portare la marca di immat11colazione ad essi assegnata da quel Dipartimento, preceduta dalla lettera "N", posta su di essi giusta i regolnmenti del Commercio Aereo del Dipartimento del Commercio. ARTICOLO 4° Gli aeromohili itoliani che entrano in yolo negli Stati Uniti debbono portare: (n) II giornale di rotta (obbligatorio per tutti gli aeromobili, a presdndere dallo scopo al quale essi sono adibiti) ; (h) II libretto dell'aeromobile; (e) Il libretto del motore (ambedue obbligatori solo per gli aero- mobili adibiti al trusporto {>ubblico di posseggeri e di merci). Gli aeromobili degli Statl Uniti che entrano in yolo in I talia deb bono portare: (it) II giornale di rotta (obbligatorio per tutti gli aeromobili, a prf'scindere dallo scopo al quale essi sono adibiti); (b) Illibretto dell'aeromobile; (c) Il libretto del motore (ambedue obbli~lttori solo per gli aero- mobili adibiti al traffico pubblico di passeggen e di merci). Gli aeromobili italiani che entrano in volo negli Stati Uniti debbono anche portare i certificnti di immatricolazione e di navignbilitA, l'ilnsciati dal ~finistero dell'Aeronautica italiano 0 dalls. AutoritA a tal uopo riconosciuta da detto ~finistero. I piloti porternnno un brevetto riluscinto dal detto Ministero dell'Aeronautics. italiano, unitamenoo a queUe licenze ("he possono essere prescritte dal Ministero stesso. Analoghe disposiziolli saranno applicate in Italia per quanto concerne gli aeromobili degli Stati Uniti ed i piloti amencani che entrano in volo in Italia. In quest'ultimo caso, i certificati e Ie licenze saranno quelle rilasciate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e Ie licenze soranno quelle che potranno essere prescritte dnl detto Dipartimento. ARTICOLO 5° I piloti appartenenti ad una delle due Nazioni saranno brevettati dall'altra alle seguenti condizioni: (a) 11 Ministero Italiano dell'Aeronautica concederA brevetti di pilota ai sudditi americani, dopo che essi abbiano dimostrato di 2673