Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/671

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Articolo 17 L'Italia, la quale, in conformita dell'articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterh, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici. Articolo 18 L'Italia si impegna a riconoscere piena forza ai Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia ed a quelle altre convenzioni od accordi che siano stati o siano per essere raggiunti dalle Potenze Alleate ed Associate rispetto all'Austria, alla Germania ed al Giappone, al fine di ristabilire la pace. SEZIONE II-NAZIONALITA-DIRITTI CIVILI E POLITICI Articolo 19 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadi- nanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato suben- trante. 2. n Governo dello Stato al quale il territorio e trasferito, dovra disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perche tutte le persone di cui al paragrafo 1, di eta superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale eta) la cui lingua usuale e l'italiano, abbiano facolta di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conservera la cittadinanza italiana e non si considerera avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verra considerata opzione da parte della [61 STAT. 1628 TREATIES