Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/676

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10 , 1947 strazione e il controllo di dette Concessioni siano ritrasferite al Governo cinese. SEZIONE VI-ALBANIA Articolo 27 L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranita e l'indipendenza dello Stato di Albania. Articolo 28 L'Italia riconosce che l'isola di Saseno fa parte del territorio albanese e rinuncia a qualsiasi rivendicazione a suo riguardo. Articolo 29 1. L'Italia rinuncia formalmente in favore dell'Albania a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplo- matiche e consolari) a tutti i diritti, concessioni, interessi e vantaggi di ogni genere spettanti allo Stato italiano o ad enti parastatali italiani in Albania. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare ogni speciale interesse o influenza in Albania, acquisita a seguito dell'aggressione del 7 aprile 1939 o in virtii di trattati od accordi conclusi prima di detta data. 2. Le clausole economiche del presente Trattato, applicabili alle Potenze Alleate ed Associate, si applicheranno agli altri beni italiani ed agli altri rapporti economici tra l'Italia e l'Albania. Articolo 30 I cittadini italiani in Albania godranno dello stesso statuto giuridico dei cittadini degli altri paesi stranieri; l'Italia tuttavia riconosce la validita di tutti i prowedimenti che potranno essere presi dall'Albania per l'annulla- mento o la modificazione delle concessioni o dei speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali prowedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Articolo 31 L'Italia riconosce che tutte le convenzioni ed intese intervenute tra l'Italia e le autorita insediate dall'Italia in Albania tra il 7 aprile 1939 ed il 3 settembre 1943 siano considerate nulle e non awenute. 95347"- -49-PT . II-- -43 61 STAT.] 1633