Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/681

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3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni e vietata. 4. (a) Ad est della frontiera franco-italiana e vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti, in cui possano essere instal- late armi capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l'uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra. (b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non perma- nenti, ne le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unica- mente a soddisfare esigenze di ordine interno e di difesa locale delle fron- tiere. 5. In una zona costiera della profondita di 15 chilometri, compresa tra la frontiera franco-italiana e il meridiano 9°30'E., l'Italia non dovrh stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, ne estendere quelle gia esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, ne lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purche la capacita di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Articolo 48 1. (a) Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti dovranno essere distrutti o rimossi. (b) Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono sol- tanto le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le case- matte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le proviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loro importanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costruzione. 2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovra effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale e determinata dal presente Trattato e dovra essere completa- ta entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato. 1638 [61 STAT. TREATIES