Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/687

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Articolo 59 1. Nessuna nave da battaglia potra essere costruita, acquistata o sosti- tuita dall'Italia. 2. Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio som- mergibile, nessuna moto-silurante o tipo specializzato di naviglio d'as- salto potra essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall'Italia. 3. La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, comprese le navi in costruzione, dopo la data del loro varo, non potra superare 67.500 tonnellate. 4. Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell'Italia dovra essere effettuata entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sara sottoposta ad alcuna restrizione. 5. L'Italia s'impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1° gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire uunnita, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio della nuova unita non dovra superare di piu del dieci per cento il tonnellaggio dell'unita perduta. 6. I termini usati nel presente Articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell'Allegato XIII A. Articolo 60 1. Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale dell'Aviazione per la Marina, non potranno superare i 25 mila uomini, fra ufficiali e marinai. 2. Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sara fissato dalla Commissione Internazionale Centrale per la rimozione delle mine dalle acque europee, l'Italia sara autorizzata ad impiegare a questo scopo un numero supplementare di ufficiali e di marinai che non dovra superare 2500. 3. I1 personale della Marina in servizio permanente, che risultera in eccedenza agli effettivi autorizzati dal paragrafo 1, sara gradualmente ri- 1644 [61 STAT. TREATIES