Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/695

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zione delle disposizioni di cui al capo B del presente Articolo. Essi si consulteranno con i Capi delle Missioni diplomatiche in Roma degli Stati enumerati al paragrafo 1 del capo B e, quando le circostanze lo richiede- ranno, con il Governo italiano, e daranno il loro consiglio. Ai fini del presente Articolo, i Quattro Ambasciatori continueranno ad esplicare le loro predette funzioni fino allo spirare del termine previsto al paragrafo 1 del capo B per le consegne a titolo di riparazioni. (b) Allo scopo di evitare controversie o conflitti d'attribuzione nella ripartizione della produzione italiana e delle risorse italiane tra i diversi Stati, aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente Articolo, i Quattro Ambasciatori saranno informati da ognuno dei Governi aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente Articolo e dal Governo italiano, dell'inizio di negoziati per un accordo, in conformita delle disposizioni del paragrafo 3 di cui sopra, e dello sviluppo di tali negoziati. In caso di controversia sorgente nel corso dei negoziati, i Quattro Amba- sciatori saranno competenti a decidere di ogni questione che sia ad essi sotto- posta da uno qualsiasi di detti Governi o da qualsiasi altro Governo avente diritto a riparazioni ai sensi del capo B del presente Articolo. (c) Appena conclusi, gli accordi saranno resi noti ai Quattro Amba- sciatori. Questi potranno raccomandare che un accordo che non fosse o che avesse cessato di essere conforme agli obiettivi enunciati al paragrafo 3 o all'alinea (b) di cui sopra, sia opportunamente modificato. C. Disposizioni Speciali per PrestazioniAnticipate Per quanto concerne le prestazioni provenienti dalla produzione corrente, ai sensi del capo A, paragrafo 2 (c) e del capo B, paragrafo 2 (b), nessuna disposizione del capo A e del capo B del presente Articolo dovra essere interpretata nel senso di escludere siffatte prestazioni, durante i primi due anni, a condizione che siano fatte in conformita di accordi tra il Governo avente diritto alle riparazioni e il Governo italiano. D. Riparazioni a Favore di Altri Stati 1. Le ragioni delle altre Potenze Alleate e Associate saranno soddi- sfatte a valere sui beni italiani sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione, in base all'Articolo 79 del presente Trattato. 1652 [61 STAT. TREATIES