Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/697

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a sue spese tutti i mezzi necessari per la ricerca e la restituzione dei beni da restituirsi ai sensi del presente Articolo. 5. I1 Governo italiano prendera le misure necessarie per far luogo alla restituzione dei beni previsti dal presente Articolo, che siano detenuti in qualunque terzo Paese da persone soggette alla giurisdizione italiana. 6. Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo italiano dal Governo del paese, dal territorio del quale i beni furono sot- tratti, essendo inteso che il materiale rotabile dovra considerarsi come sottratto dal territorio al quale esso apparteneva in origine. Le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. 7. Spetterh al Governo richiedente d'identificare i beni e di fornire la prova della proprieta, mentre al Governo italiano incombera l'onere della prova che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione. 8. I1 Governo italiano restituira al Governo della Nazione Unita interessata tutto l'oro coniato, sottratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnera al Governo della Nazione Unita interessata una quantita d'oro uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. I1 Governo italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal territorio italiano ad altre Potenze dell'Asse o ad un paese neutro. 9. Se, in casi specifici, fosse impossibile per l'Italia di effettuare la restituzione di oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territorio della quale tali oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte delle Forze Armate, delle autorita o di cittadini italiani, l'Italia s'impegna a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti, in quanto siffatti oggetti possano procurarsi in Italia. SEZIONE III-RINUNCIA A RAGIONI DA PARTE DELL'ITALIA Articolo 76 1. L'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, 1654 [61 STAT. TREATIES