Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/698

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provedimenti adottati a seguito dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1° settembre 1939, indipendentemente dal fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra con l'Italia a quella data. Sono comprese in tale rinuncia: (a) le domande pel risarcimento di perdite o danni subiti in conse- guenza di atti delle Forze Armate o delle autorita di Potenze Alleate o Asso- ciate; (b) le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle Forze Armate od autorita di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano; (c) le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze dei tribunali delle Prede di Potenze Alleate o Associate, impegnandosi l'Italia a riconoscere come validi e aventi forza esecutiva tutti i decreti e le ordinanze di detti tribunali emessi alla data del 1° settembre 1939 o successivamente e concer- nenti navi italiane, merci italiane o il pagamento delle spese; (d) le ragioni risultanti dall'esercizio o dall'asserto esercizio di diritti di belligeranza. 2. Le disposizioni del presente Articolo precluderanno, completamente e definitivamente, ogni domanda della specie di quelle a cui questo Articolo si riferisce, che rimarra da questo momento estinta, quali che siano le parti interessate. II Governo italiano accetta di corrispondere equa indennita in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi a favore delle Forze Armate di Potenze Alleate o Associate in terri- torio italiano e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze Armate di Potenze Alleate o Associate relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra. 3. L'Italia rinuncia ugualmente a fare valere domande della specie di quele previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, da parte del Governo od cittadini italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite, che abbia rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia e che abbia adottato prov- vedimenti in collaborazione con le Potenze Alleate ed Associate. 4. Il Governo italiano assumera piena responsabilita della valuta mill- 61 STAT.] 1655