Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/702

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 5. Tutte le spese ragionevoli a cui darh luogo in Italia la procedura di esame delle domande, compresa la determinazione dell'ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano. 6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorita italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione o delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite. 7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si prowede con il presente Trattato, l'Italia continuera ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente Articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui cio non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell'Allegato X e del paragrafo 14 dell'Alle- gato XIV del presente Trattato. 8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente Articolo. 9. Ai fini del presente Articolo: (a) L'espressione "cittadini delle Nazioni Unite" si applica alle per- sone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle societa o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch'esse gia possedessero tale qualith il 3 settembre 1943, alla data cioe dell'Armistizio con l'Italia. L'espressione "cittadini delle Nazioni Unite" s'applica anche a tutte le 61 STAT.] 1659