Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/703

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

persone fisiche e alle societh o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche. (b) I1 termine "proprietario" serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane all'alinea (a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprieta sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch'egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell'alinea (a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era gia danneggiato, il venditore conservera i suoi diritti all'indennith prevista dal presente Arti- colo, senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l'acqui- rente, ai sensi della legislazione locale. (c) II termine "beni" serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprieta industriale, let- teraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l'espressione "beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini" comprende tutti i bastimenti desti- nati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l'arma- mento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posterior- mente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorita italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorita italiane in relazione all'esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania. SEZIONE II-BENI ITALIANI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE Articolo 79 1. Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avra il diritto di requi- sire, detenere, liquidare o prendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi, che, alla data dell'entrata in vigore del presente 1660 TREATIES [61 STAT.