Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/709

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e degli Allegati XIV, XV, XVI, e XVII, Parte B, del presente Trattato ed esercitera le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni. 3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinera la propria procedura, adottando norme conformi alla giustizia e all'equita. 4. Ciascun Governo pagherh gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione ch'esso abbia nominato e di ogni agente ch'esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, cosi come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per meta da ciascuno dei due Governi. 5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorita forniscano direttamente alla Commissione di Conciliazione tutta l'assistenza che sara in loro potere di fornire. 6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commis- sione costituira la decisione della Commissione e sara accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria. PARTE X CLAUSOLE ECONOMICHE VARIE Articolo 84 Gli Articoli 75, 78, 82 e l'Allegato XVII del presente Trattato si appli- cheranno alle Potenze Alleate e Associate e a quelle Nazioni Unite, che abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia o con cui l'Italia abbia rotto le relazioni diplomatiche. Questi Articoli e l'Allegato suddetto, si applicheranno anche all'Albania e alla Norvegia. Articolo 85 Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno considerate come parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto. 1666 [61 STAT. TREATIES