Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/710

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 1667 PARTE XI CLAUSOLE FINALI Articolo 86 1. Durante un periodo che non superera i diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente Trattato. 2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare l'esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nello spirito. 3. II Governo italiano fornira ai Quattro Ambasciatori tutte le informa- zioni necessarie e tutta l'assistenza di cui essi potranno aver bisogno nel- l'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato. Articolo 87 1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un Articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sara sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell'Articolo 86. In tal caso perZ gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto Articolo. Ogni controversia di tale natura, ch'essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d'accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sara sottoposta, a richiesta di una o dell'altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappre- sentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro, l'una o l'altra delle parti potra chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione. 61 STAT.]