Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/734

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 Articolo 17. Responsabiliti del Governatore verso il Consiglio di Sicurezza 1. Il Governatore, nella sua qualita di rappresentante del Consiglio di Sicurezza, avra il compito di controllare l'applicazione del presente Statuto, compresa la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo spettanti alla popolazione e di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza da parte del Governo del Territorio Libero, in conformita del presente Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero. 2. I1 Governatore presentera al Consiglio di Sicurezza rapporti annuali sull'applicazione dello Statuto e sull'adempimento dei doveri della sua carica. Articolo 18. Diritti dell'Assemblea L'Assemblea popolare avra il diritto di procedere all'esame ed alla discussione di qualsiasi questione, che concerna gli interessi del Territorio Libero. Articolo 19. Legislazione 1. L'iniziativa in materia legislativa spetta ai membri dell'Assemblea popolare ed al Consiglio di Governo, come pure al Governatore, qualora si tratti di questioni che, a suo parere, ricadano nella competenza del Consiglio di Sicurezza, quale e determinata dall'Articolo 2 del presente Statuto. 2. Nessuna legge potra entrare in vigore fino a che non sia stata promulgata. La promulgazione delle leggi avra luogo in conformita delle disposizioni della Costituzione del Territorio Libero. 3. Ogni legge proposta dall'Assemblea deve essere sottoposta al Governatore, prima di essere promulgata. 4. Se il Governatore ritiene che detta legge sia contraria al presente Statuto, egli puo, entro dieci giorni dalla data in cui la legge stessa e stata a lui sottoposta, rinviarla all'Assemblea con le sue osservazioni e racco- mandazioni. Se il Governatore non rinvia detta legge entro i dieci giorni previsti od informa l'Assemblea entro lo stesso periodo di tempo, che la legge non da luogo da parte sua ad alcuna osservazione o raccomanda- zione, si procedera immediatamente alla promulgazione. 5. Se l'Assemblea manifesta il suo rifiuto di ritirare la legge che ad essa e stata rinviata dal Governatore, o di emendarla in conformita delle 61 STAT.] 1691