Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/746

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MULTILATERAI-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 3. Allo scopo tuttavia di soddisfare le speciali esigenze della navi- gazione jugoslava e italiana nel mare Adriatico, il Direttore del Porto Franco, a richiesta del Governo jugoslavo o di quello italiano, e su conforme parere della Commissione Internazionale prevista al successivo Articolo 21, potra riservare a favore delle navi mercantili battenti bandiera di uno o dell'altro dei due Stati, l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in determinate parti della zona del Porto Franco. 4. Nel caso in cui sia necessario di allargare l'area del Porto Franco, ci6 potra farsi su proposta del Direttore del Porto Franco, con decisione del Consiglio di Governo e con l'approvazione dell'Assemblea popolare. Articolo 4 Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Strumento, le leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero si applicheranno alle persone e ai beni entro i confini del Porto Franco e le autorita incaricate di assicurare la loro osservanza nel Territorio Libero, eserciteranno le proprie funzioni entro i confini del Porto Franco. Articolo 5 1. Le navi mercantili e le merci di tutti i paesi godranno senza restri- zione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e la discarica sia di merci in transito, che di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti. 2. Le autorita del Territorio Libero non percepiranno sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco ne dazi doganali, ne altri gravami, che non siano in corrispettivo di servizi prestati. 3. Per quanto si riferisce tuttavia alle merci importate attraverso il Porto Franco, per essere consumate entro il Territorio Libero od alle merci esportate dal Territorio Libero attraverso il Porto Franco, saranno applicate le relative leggi e regolamenti in vigore nel Territorio Libero. Articolo 6 I1 deposito, il magazzinaggio, la verifica, la cernita delle merci, l'im- ballaggio ed il riimballaggio e le operazioni consimili, che era costume 61 STAT.] 1703