Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/758

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 pensioni civili o militari acquisite alla data dell'entrata in vigore del pre- sente Trattato, al servizio dello Stato italiano o di municipi od altri Enti pubblici locali, da persone che acquistino la cittadinanza del Territorio Libero, in virtu del presente Trattato. Tale obbligazione riguarda anche il diritto a pensioni non ancora maturate. Accordi saranno conclusi tra l'Italia e il Territorio Libero, per determinare le condizioni, in cui detta obbliga- zione sara soddisfatta. 9. I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che hanno stabilito il loro domicilio nel Territorio Libero dopo il 10 giugno 1940 e delle persone che opteranno per la cittadinanza italiana, in virtu delle disposi- zioni dello Statuto del Territorio Libero di Trieste, saranno rispettati, a condizione ch'essi siano stati legittimamente acquisiti, per un periodo di tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, nella stessa misura che i beni, diritti e interessi dei cittadini del Territorio Libero in generale. I beni, diritti e interessi degli altri cittadini italiani ed anche quelli delle persone giuridiche di nazionalita italiana, che siano situati nel Terri- torio Libero, purche siano stati legittimamente acquisiti, saranno sottoposti soltanto a quei provvedimenti che potranno essere via via adottati in linea generale rispetto ai beni di cittadini stranieri e di persone giuridiche di nazionalita straniera. 10. Le persone che opteranno per la cittadinanza italiana e che stabi- liranno la loro residenza in Italia, saranno autorizzate, dopo ch'esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel Territorio Libero, a portare con se i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purche detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d'importazione o di esportazione sara imposto in relazione al trasferimento di tali beni. Dette persone saranno autorizzate inoltre a vendere i loro beni mobili e immobili nelle stesse condizioni dei cittadini del Territorio Libero. Il trasferimento dei beni in Italia sara effettuato a condizioni che non dovranno essere in contrasto con la Costituzione del Territorio Libero e nel modo che sarh determinato d'accordo tra l'Italia e il Territorio Libero. Le condizioni e i termini di tempo per il trasferimento dei fondi, compresi i proventi delle vendite, saranno fissati nella medesima maniera. 61 STAT.] 1715