Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/773

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Categoria VIII. Macchinario e utensili industriali, specialmente concepiti ai fini della produzione e manutenzione del materiale sopra enunciato e, per ragioni tec- niche, non trasformabili per usi civili. D. DEFINIZIONE DEI TERMINI "SMILITARIZZAZIONE" E "SMILITARIZZATO" (vedi Articoli 11, 14, 49 e Articolo 3 dell'Allegato VI) Ai fini del presente Trattato, i termini "smilitarizzazione" e "smilitariz- zato" debbono intendersi come comportanti la proibizione, nel territorio e nelle acque territoriali di cui trattasi, di tutte le installazioni e fortificazioni navali, militari ed aeronautiche militari, cosi come degli armamenti rela- tivi; degli sbarramenti artificiali militari, navali ed aerei; dell'utilizzazione di basi da parte di unita militari, navali e aeree od il loro stazionamento temporaneo o permanente; dell'istruzione militare in tutte le forme e della fabbricazione di materiale bellico. Detta proibizione non riguarda il per- sonale per la sicurezza interna, limitato al numero necessario per l'esecu- zione di compiti di carattere interno e armato con armi che possano essere trasportate e servite da una sola persona, cosi come non riguarda l'istruzione militare necessaria per il personale predetto. ALLEGATO XIV Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti 1. Lo Stato successore ricevera, senza pagamento, i beni statali e para- statali situati nel territorio ceduto, in forza del presente Trattato, e tutti gli archivi e documenti di carattere amministrativo o di valore storico, relativi al territorio di cui trattasi o ai beni trasferiti ai sensi del presente paragrafo. Ai fini del presente allegato saranno considerati come beni statali o parastatali: i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, degli Enti pub- blici e degli Enti locali e delle societa o associazioni di proprieta pubblica, cosi come i beni mobili e immobili gia appartenenti al Partito Fascista o alle sue organizzazioni ausiliarie. 1730 TREATIBS [61 STAT.