Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/778

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 1735 comunali, a cui non si riferiscano espressamente altre disposizioni del presente Trattato. Accordi analoghi saranno conclusi per una ripartizione giusta ed equa del materiale rotabile e dell'altro materiale ferroviario, e dei galleggianti e dell'attrezzatura dei bacini e dei porti, ed altresi per regolare qualsiasi altra importante questione economica, che non sia presa in considerazione dal presente Allegato. 19. Le disposizioni del presente Allegato non si applicheranno alle ex-colonie italiane. Le disposizioni economiche e finanziarie ad esse appli- cabili dovranno formare oggetto degli accordi per la sorte definitiva di detti territori, ai sensi dell'Articolo 23 del presente Trattato. ALLEGATO XV Disposizioni speciali relative a certi tipi di beni A. PROPRIETA INDUSTRIALE, LETTERARIA ED ARTISTICA 1. (a) Sara concesso alle Potenze Alleate ed Associate ed ai loro citta- dini un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato per permettere loro di adempiere, senza dover pagare diritti di proroga od altre sanzioni di qualunque genere, tutti quegli atti, necessari per conseguire o conservare in Italia i diritti di proprieta industriale, letteraria ed artistica, che non poterono compiersi a causa dell'esistenza dello stato di guerra. (b) Le Potenze Alleate ed Associate od i loro cittadini, che abbiano fatto regolare domanda nel territorio di qualunque Potenza Alleata od Associata diretta ad ottenere un brevetto o la registrazione di un modello d'utilita entro i dodici mesi precedenti allo scoppio della guerra, o durante la stessa, owero abbiano fatto domanda diretta ad ottenere la registrazione di un disegno o modello industriale o di un marchio di fabbrica entro i sei mesi precedenti allo scoppio della guerra o durante la guerra, avranno diritto, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, di presentare domanda, al fine di ottenere i corrispondenti diriti in Italia, con una priorita basata sulla data della presentazione della domanda nel territorio di quella Potenza Alleata od Associata. 61 STAT.]