Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/326

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3670 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. loro Governo continueranno ad essere esenti da ogni imposta italiana, compresi i dazi doganali. L'Alto Comando degli Stati Uniti continuera a prendere i provve- dimenti necessari ad evitare che i detti beni siano venduti al pubblico italiano se non d'accordo con il Governo Italiano. 9. a) Le Forze degli Stati Uniti avranno il diritto di esercitare poteri di polizia negli edifici e nelle zone destinate al loro uso particolare e di impiegare pattuglie di polizia militare in altre zone quando cib sia necessario allo scopo di mantenere l'ordine e la disciplina delle truppe degli Stati Uniti. Persone sottoposte alla giurisdizione delle Autorita Italiane possono essere arrestate dalla polizia militare degli Stati Uniti entro tali edifici e zone ma saranno senza indugio con- segnate alle competenti Autorita Italiane. b) La polizia italiana continuera ad arrestare persone sottoposte all'esclusiva giurisdizione delle Forze degli Stati Uniti per offese alla legge italiana al di fuori delle istallazioni, accampamenti, aree ed edifici di cui e menzione nel precedente comma, trattenendo tall persone finche potranno essere messe a disposizione delle competenti Autorita militari degli Stati Uniti. A tale scopo continuera ad essere sufficiente una dichiarazione firmata da un ufficiale superiore degli Stati Uniti o di grado equivalente, attestante che le persone di cui si tratta appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 13. La procedura per il trasferimento di tali persone sara fissata local- mente. Notifica immediata di ogni arresto del genere verra data al pii vicino posto militare degli Stati Uniti. c) I1 Governo Italiano, a richiesta dell'Alto Comando degli Stati Uniti, procedera al fermo, alla detenzione e, quando vi siano prove sufficienti, al rinvio a giudizio delle persone ritenute pericolose alla sicurezza delle Forze degli Stati Uniti in Italia. Nell'avanzare tali richieste d'arresto 1'Alto Comando degli Stati Uniti ne comunichera i motivi. 10.) II Generale Comandante o i suoi rappresentanti e le competenti Autorita Italiane continueranno a prestarsi quella reciproca assistenza che sara necessaria per le indagini, la raccolta di prove e la comparsa di testimoni, in relazione a procedimenti sottoposti alla giurisdizione alleata, degli Stati Uniti o italiana nonche a provvedere per la con- danna dinanzi alla magistratura competente di testimoni che rifiutino o manchino di ottemperare alle citazioni, rifiutino indebitamente di testimoniare o giurino il falso o commettano oltraggio all'autorita giudiziaria. 11.) I1 Governo Italiano acconsente a che le Forze degli Stati Uniti abbiano il diritto di custodire, mantenere e trasferire i "D. P.", i rifugiati e gli altri internati che non siano stati previamente trasferiti a cura di altro governo od organizzazione e per i quali gli Stati Uniti o le Autorita Alleate siano responsabili all'atto dell'entrata in vigore del trattato di pace, nonche ad accordare alle Forze degli Stati Uniti le facilitazioni e l'assistenza che siano necessari agli scopi anzidetti. 12.) Durante questo periodo il Governo Italiano continuera a man- tenere a disposizione tutti i servizi e le agevolazioni necessarie alle