Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/625

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61 STAT.] ITALY-FINANCIAL AND ECONOMIC RELATIONS-AUG. 14,1947 con il consenso del Governo degli Stati Uniti d'America e dietro versa- mento al Governo degli Stati Uniti d'America di qualsiasi ricavo di tali cessioni. II Governo italiano concorda che tutti i detti materiali detenuti da esso verranno impiegati soltanto per finalita' compatibili con i principi della sicurezza e del benessere internazionali espressi nella Carta delle Nazioni Unite. 15. Nulla di quanto e' qui contenuto dovra' essere interpretato in mode da modificare in qualsiasi maniera gli obblighi assunti dall'Italia o dagli Stati Uniti d'America, in conformita' al regolamento fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America della cessione dei beni "surplus". ARTICOLO III Beni di cittadini degli Stati Uniti di America. 16. (a) Ii Governo italiano sollecitera' in tutti i modi i prowedi- menti ora in corso di adozione, o quelli che occorra adottare, per il dissequestro e per la revoca di ogni controllo straordinario sui beni o sugli interessi di cittadini degli Stati Uniti d'America in beni in Italia, compresa la cancellazione di qualsiasi controllo, contratto, inclusi contratti per la vendita di attivita' o di una parte di esse, accordo o intesa, disposti durante il periodo del controllo, dietro richiesta o per disposizione del Governo italiano, dei suoi organi o funzionari, i quali (provvedimenti) si ritenga non siano stati nel migliore interesse di tall beni o interessi. II Governo italiano con- corda inoltre che riguardo all'applicazione del paragrafo 4 (a) e 4 (d) dell'articolo #78 del Trattato di Pace ai casi che ricadono sotto questa disposizione, nonche' a tutti i casi a cui si applicano le dispo- sizioni dei paragrafi 4 (a) e 4 (d) dell'articolo #78, la prescrizione "per la rimessa in ottimo stato" dovra' essere applicata in tutti i casi in cui vi e' stata (1) deteriorazione dei beni fisici durante il controllo italiano, e (2) nei casi in cui i beni fisici hanno sofferto danni non sostanziali come conseguenza di atti di guerra. In tutti gli altri casi dovra' essere applicata la prescrizione di compensare in lire alla concorrenza dei "due terzi della somma necessaria", salva la facolta' per il Governo italiano, rispetto ad ogDi caso, di applicare la prescrizione "per la rimessa in ottimo stato". (b) II Governo italiano concorda che rispetto ai beni o agli interessi in beni di cittadini degli Stati Uniti i cui beni o interessi non siano compresi nella precedente sezione (a), accordera' a tali beni o interessi l'identico trattamento previsto nella precedente sezione (a). (c) In riferimento ai precedenti paragrafi (a)-(b), il Governo italiano applichera' il paragrafo 4 (b) dell'articolo #78 del Trattato di Pace. (d) I1 compenso pagato a norma del disposto di questa sezione sara' esente da imposta, tasse, od altri oneri e sara' liberamente utiliz- zabile in Italia, ma sara' soggetto alle norme di controllo valutario che al momento saranno in vigore in Italia. 3973