Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/645

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

61 STAT.] ITALY-FINANCIAL AND ECONOMIC RELATIONS-AUG. 14 ,1947 MEMORANDUM D'INTESA tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo italiano relativamente ai beni italiani negli Stati Uniti d'America ed a taluni "claims" dei cittadini degli Stati Uniti d'America. Hanno avuto luogo con i rappresentanti del Governo italiano dis- cussioni sulla questione della destinazione dei beni italiani negli Stati Uniti d'America. Queste discussioni hanno avuto origine dalle dis- posizioni del Trattato di Pace con l'Italia, in data 10 febbraio 1947 ed in particolare dall'articolo #79 di tale documento, e dall'esame delle relazioni finanziarie e generali tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia durante il periodo posteriore all'Armistizio con la Italia. Come un ulteriore passo verso il miglioramento delle relazioni tra la Italia e gli Stati Uniti d'America, il Governo degli Stati Uniti d'America ha ritenuto desiderabile, sotto riserva dei provvedimenti governativi appropriati, di rinunziare a taluni dei diritti assicurati ad esso dalle clausole del Trattato di Pace, e di restituire e sbloccare i beni negli Stati Uniti d'America che siano stati sottoposti a sequestro ("vested") o siano stati bloccati dal Governo degli Stati Uniti d'America in ragione di un interesse dell'Italia o di cittadini italiani. I1 Governo italiano, d'altra parte, ha riconosciuto rispondente a giustizia di dover fornire i fondi che devono essere utilizzati da parte del Governo degli Stati Uniti d'America in soddisfacimento di "claims" dei cittadini degli Stati Uniti d'America sorti dalla guerra con 1'Italia. Pertanto e' stato concordato tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo italiano il seguente memorandum d'intesa. ARTICOLO I 1. Il Governo degli Stati Uniti d'America, in relazione e nonostante l'articolo #79 del Trattato di Pace con l'Italia, in data 10 febbraio 1947, conviene, nei limiti fissati dalla legge: (a) di adottaro le misure necessarie per effettuare la restituzione dei beni e degli interessi posti sotto sequestro ("vested") o trasferiti a qualsiasi funzionario o organo del Governo degli Stati Uniti d'America in base al "Trading with the Enemy Act" cosi' come emendato, ap- partenenti all'Italia o a cittadini italiani nel periodo immediatamenta precedente tale sequestro o trasferimento, owero di restituire il ricavo netto di tali beni o interessi; purche', tuttavia, tale restituzione sia subordinata alle condizioni e alle eccezioni enunciate nell'Annesso( I, che costituisce una parte integrante di questo memorandum d'intesa; (b) di adottare le misure necessarie per procedere al rilascio, da parte delle Autorita' degli Stati Uniti d'America dei beni e degli interessi, bloccati negli Stati Uniti d'America, dell'Italia o dei cittadini italiani. Tale rilascio dovra' essere effettuato in conformita' alle condizioni stabilite in una lettera di assicurazione in data odierna indirizzata dalle Autorita' italiane al Segretario del Tesoro degli Stati Uniti d'America, essendo inteso che la procedura di sblocco sara' effettivamente messa in atto non piu' tardi di un mese dalla data del presente memorandum d'intesa; 3993