Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/1139

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2427 62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 e le misure che i due Governi prenderanno individualmente e congiuntamente per perseguire la ripresa dell'Italia quale parte integrante del programma comune di ripresa europea; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Assistenza e Cooperazioe 1. II Governo degli Stati Uniti d'America si impegna ad assistere 1'Italia mettendo a disposizione del Governo italiano, o di ogni altra persona, ente od organizzazione dosignata da questo ultimo Governo, quell'assistenza che sia richiesta dallo stesso e approvata dal GoveIno degli Stati Uniti d'America. II Governo degli Stati Uniti d'America fornira questa assistenza secondo le dispo- sizioni e con l'osservanza di tutti i termini, condizioni e clausole di scadenza della Legge del 1948 per la Cooperazione Economica, della Legge emendatoria e supplementare della stessa e della Legge di stanziamento relativa, e metterb a disposizione del Governo italiano soltanto quelle merci, servizi ed altra assi- stenza che dette Leggi autorizzino di rendere disponibili. 2. 11 Governo italiano, agendo sia individualmente, sia per il tramite dall'Organizzazione per la Cooperazione Economiea Europea, ed in armonia con la Convenzione per la Cooperaziono Economica Europea firmata a Parigi il 16 aprile 1948, si sforzera assiduamente e congiuntamente agli altri Paesi partecipanti per giungere rapidamcnte a realizzare, attraverso un comune programma di ripresa, quelle condizioni economiche in Europa che sono essen- ziali ad una pace durevole ed alla prosperita, e per permettere ai Paesi europei partecipanti a tale comune programma di ripresa di rendersi indipendenti dalla assistenza economica straordinaria estemna entio il periodo di validita del presente Accordo. II Governo italiano riafferma la sua intenzione di adottare misure per P'esecuzione delle disposizioni degli obblighi generali della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea, di continuare a partecipare attivamente ai lavori dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e di conti- nuare ad aderire agli scopi e alle direttive della Legge del 1948 per la Ooopera- zione Economica. 3. Per quanto si riforisce all'assistoza fornita dal Govemo degli Stati Uniti d'America all'Italia e procacciata in zone al di fuori degli Stati Uniti d'America, dei loro territori e possedimenti, il Governo italiano cooperera con il Governo degli Stati Uniti d'America per assicurare ohe l'aequisto ia effettuato a prezzi ragionevoli ed a condizioni ragionevoli in mode tale da far sl che i dollari cost messi a disposizione dei Paesi da cui proviene 'assisit(nza vengsno utilizzati in maniera non contrastante con qualsiaai intesa aeunta dal Governo

.egli Stati Uniti d'America con tale Paese.

Articolo II Impegni di oaratere generae 1. Allo seopo di raggiungere la massima ripress mediante i'impiego dell'aesi- stenza somminitrata dal Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo ita- liano fara del suo meglio per: