Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/1141

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62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 2429 A) adottare o mantenere le misure necessarie per assicurare l'uso efficace e pratico di tutte le risorse di cui dispone, ivi incluse: 1) quelle misure che possano essere necessarie per assicurare che le merci e i servizi ottenuti con 1'assistenza fornita ai sensi di questo Accordo vengano usati per scopi che siano in armonia col presente Accordo, e per quanto possibile con gli scopi generali tracciati nei programmi forniti dal Governo italiano in appoggio alle richieste di assistenza da somministrarsi da parte del Governo degli Stati Uniti d'America; 2) l'osservazione e l'esame dell'uso di dette risorse attraverso un effi- cace sistema di osservazione continuativa approvato dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e 3) nei limiti del possibile, misure per localizzare, identificare e destinare all'uso appropriato nel perseguimento del comune programma di ripresa europea, i beni ed i relativi frutti appartenenti a cittadini italiani e che siano situati negli Stati Uniti d'America, nei loro territori o possedimenti. Nulla in questa clausola impone qualsiasi obbligo al Governo degli Stati Uniti d'America di prestare assistenza nell'effettuazione di tall misure o al Governo italiano di far uso di tall beni; B) promuovere lo sviluppo della produzione industriale e agricola su sane basi economiche; raggiungere quegli obiettivi di produzione che possano venire stabiliti attraverso l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea; e - quando desiderato dal Governo degli Stati Uniti d'America - comunicare a quel Governo proposte dettagliate per opere specifiche che il Governo italiano intenda porre in atto e da attuarsi in larga parte mediante 'assistenza resa disponibile ai sensi del presente Accordo, ivi inclusi, ogni qual- volta cio sia possibile, progetti per l'aumentata produzione di generi alimentari, acciaio e mezzi di trasporto; C) stabilizzare la propria moneta, fissare o mantenere un tasso di cambio effettivo, pareggiare appena possibile il bilancio dello Stato, creare o mantenere la stabilita finanziaria interna ed in generale ristabilire o mantenere la fiducia nel proprio sistema .monetario; e D) cooperare con altri Paesi partecipanti al fine di facilitare e stimolare un reciproco scambio di merci e servizi fra i Paesi partecipanti e con altri Paesi, e ridurre le barriere commerciali pubbliche e private fra di essi e con altri Paesi. 2. Prendendo in considerazione 1'articolo 8 della Convenzione per la Coope- razione Economica Europea tendente alla piena ed efficace utilizzazione della mano d'opera disponibile nei vari Paesi partecipanti, il Governo italiano, tenendo in debito conto lurgenza e l'importanza del proprio problema di mano d'opera esuberante, accordera benevola considerazione alle proposte fatte congiunta- mente con l'Organizzazione Internazionale dei Rifugiati miranti alla massima possibile utilizzazione della mano d'opera disponibile in qualsiasi dei Paesi partecipanti e aventi lo scopo di raggiungere i fini del presente Accordo. 3. II Governo italiano adottera le misure che ritiene opportune e cooperera con altri Paesi partecipanti al fine di evitare che da parte di imprese commerciali private o pubbliche si usino metodi o intese di affari che influiscano sul com- imercio internazionale nel sense di intralciare la concorrenza, di limitare 'ac- 68706--51 -PT . -- 72