Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/1153

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62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 personale, nonech il Rappresentante Speciale degli Stati Uniti in Europa, quali faoenti parte dell'Ambasoiata degli Stati Uniti d'America in Italia ai fini del godimento dei privilegi e delle immuniti accordate a detta Ambasciala e al suo personale di rango equiparato. II Governo italiano concederainoltre adeguate cortesie ai membri ed al personale del Comitato Misto del Congresso degli Stati Uniti d'America per la Cooperazione Economica estera e eoneedera agli stessi le facilitazioni e l'assistenza necessarie per l'efficace aflempimento delle loro funzioni. 3. Il Governo italiano, sia direttamente che attraverso i suoi rappresentanti presso l'Organizzazione Economica Europea dar& piena collaborazione alla MIissione Speciale, al Rappresentante Speciale degli Stati Uniti in Europa e al suo personale nonche ai membri ed al personale del Comitato Misto; tale colla- borazione comprendera la comunicazione di tutte le informazioni e la conces- sione di tutti i mezzi necessari per osservare ed esaminare l'esecuzione del pre- sente Accordo, ivi ineluso l'utilizzazione dell'assistenza fornita a termini del medesimo. Articolo X Composizione di reclami e ricorsi dei eittadini 1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia conv-vngono di ..ottoporre alle decisioni della Corte Intcrnazionale di Giustizia qualsisi.i lcel1n.o o ricors.o sostenuto da uno dei due Governi in favore di uno dei propri cittadini contro l'altro Governo per risarcimento di danni risultanti quale conseguenzn di misure govornative (eccettuate le misure concernenti proprieta o interessi nemici) adottate dopo il 3 aprile 1948 dall'altro Governo e che coinvolgono' In proprieta o gli interessi di detto cittadino, ivi inclusi contratti stipulati con le Autoritk debitamente autorizzate di detto altro Goveino o con(essioni da esso fatte. Resta inteso ehe l'impegno del Governo degli Stati Uniti d'America relativo a reclami o ricorsi sostenuti dal Governo italiano ai sensi del prc.entc articolo, assunto in base e nei limiti dei termini e dello condizioni del riccnoscinlento, da parte dcgli Stati Uniti d'America, della giurisdizione obbligatoria della Corte Intl inezionalb di Giustizia ai termini dell'articolo 36 dello Statuto della Corte, come enunciato nella Dichiarazione del Presidente degli Stat i Uniti d'America in data 14 agosto 1946. Le disposizioni del presente paragrafo non porteranno in alcun modo pro- giudizio agli eventuali altri diritti di cinscun Govelno di adire la Corte Interna- zionale di Giustizia o di sostenere c pre.,entare reclami e rior.si basati su pretcho violazioni da parte di ciascunl Goveino, di diritti e doveri derivanti da Trattati, Accordi o principi di dirilto inteina.zi.nll(e. 2. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia convengono inoltre che detti reclami e ricorsi possono essere deferiti, in vece che alia Corte, a qualsiasi Tribunale arbitrale concordato di nituo accordo. Resta inteso che l'impegno dli ciascun Governo, ai .cnsi del pre.ente paragrafo, e subordinato e limitato :;i tormini e :ille condizioni i teir!t tti di arhitr:to, delle eonv<nzioni e degli allii ilecordi e.i .~ tent i, e part icolhn.rm nt( :I qialsiisi di.lmpiziton r(Lat iva ill funzioni 41el Senato degli Stati Uniti d'Amncrica e del Parlamnnto itnli;no. 2441