Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1122

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62 STAT.] ITALY-AIR TRANSPORT SERVICES-FEB . 6, 1948 3743 SEZIONE VII I servizi offerti da una impresa, derignata secondo 1'Accordo e il presente Allogato, avranno per obiettivo principale di offrire una capacith corrispondentc

alle domande di traffico tra il Paese del quale detta impresa possiede la nazionalil a

ed il Paese di ultima destinazione del traffico. II diritto di sbarcare o di imbarcare su tali servizi, in uno o piu punti dille rotte specificate nel presente Allegato, traffico internazionale destinato a lerzi terri ori o da. essi proveniente, sara applicato in conformita con i principi generali di raz.ionale sviluppo ai quali ambo le parti sottoscrivono e sara 'oggetio ?alp in- cipio generale che la capacita debba essere posta in relazionc: a) alle esigenze di traffico tra il Paese di origine e i Paesi di destinazione, b) alle esigenze di esercizio delle linee a lungo percorso (trunk services), e c) alle esigenze di traffico della zona attraversata dalla linea aer(a, tcmito conto dei servizi locali e regionali. SEZIONE VIII Nel case in cui le imprese di trasporto aereo di una Parte Contraente siano temporaneamente impedite, per difficolta sorgenti dallo stato di guerra, di usufruire immediatamente delle possibilita di cui alla Sezione V del presente Allegato, la situazione sara mnovamente esaminata dalle due Parti Contraenti, allo scopo di facilitare il necessario sviluppo dei servizi acrei della prima Parte Contraente, non appena le imprese di quest'ultima saranno in grade di contri- buire piA intensamente al servizio. SEZIONE IX E' intendimento delle due Parti Contraenti che abbiano luogo regolari e frequenti consultazioni tra le rispettive autorita aeronautiche e che vi sia con cib tra esse una stretta collaboraziono nell'osservanza dei principt e nell'appli- zione dell prescrizioni contenute nell'Accordo e nel presente Allegato. EZIONE X A) La determinazione delle tariffe, in conformita dei paragrafl seguenti, sara fatta entro limiti ragionevoli, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, quali il costo di esercizio, l'equo guadagno, le tariffe praticate da qualsiiasi altra impresa, come pure Ic caratteristiche di ciascun servizio. B) Le tariffe ce saranno praticate dalle imprese di trasporto aereo di ciascuna delle Parti tra gli scali del territorio degli Stati Uniti c gli scali del territorio italiano, specificate negli elenchi allegati, sono subordinate, in con- formit, delle disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, aU'autorizzazione delle autorita aeronautiche delle Parti Contraenti che agiranno, conformemente agli obblighi di cui al presente Allegato, entro i limiti dei loro poteri legali.