Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/858

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62 STAT.] ITALY--CULTURAL EXCHANGE-DEC. 18, 1948 3473 Art. 8 La sede principale della Commissione sar& stabilita in Roma, tuttavia potranno tenersi riunioni della Commissione e di qualsiasi sotto-commissione in qualunque altro luogo fissato dalla Commissione. L'attivita di qualsiasi funzionario o dipendente della Commissione potra svolgersi in ogni luogo designato da qnesta nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nei territori sotto l'autoritA della Repubblica Italiana. Art. 9 Ogni volta che nclla presente Convenzione usatal'esprcssione iSegretario di Stato degli Stati Uniti d'America)) si intendera che essa indica il Segretario di Stato degli Stati Uniti o qualsiasi funzionario o impiegato del Governo degli Stati Uniti d'America da lui designate per agire in suo nome. Art. 10 II Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'Ame- rica faciliteranlo in ogni modo l'attuazionc dei programmi di scambio di per- sone autorizzati dalla presente Convenzione nonche la risoluzione di qualsiasi problema relativo a detti programmi. Art. ]I Ii presente Acoordo entrera in vigore alla data della sua firma e sara rive- duto alla scadenza di un periodo di tre anni. Esso potra anche essere riveduto in qaalsiasi momento prima di detta data su richiesta dell'uno o dell'altro Governo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hamlo firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 18 dicembre 1948, in duplice originale, in lingua italiana ed inglese, facenti entrambe ugualmente fede. Pr il Per il Gorcrno Italiano Governo degli Stati Uniti d'America H*ruclSXw,