Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/970

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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 attivita di affari nei territori dell'altra Alta Parte Contraente ma non vi risie- dano, detta altra Alta Parte Contraente non imporra od applichera qualsiasi tributo, diritto od onere interni su qualsiasi reddito, capitale o altro cespite, in misura eccedente l'aliquota ragionevolmente attribuibile o imputabile ai propri territori, ne concedera deduzioni o esenzioni inferiori a quelle ragionevolmente attribuibili o imputabili ai propri territori. Si applichera anche un criterio simile nel caso di persone giuridiche ed assoeiazioni organizzate e funzionanti esclusi- vamente per scopi scientifici, educativi, religiosi o filantropici. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, ciaseuna Alta Parte Contraente si riserva il diritto di: (a) estendere specifici vantaggi, per quanto concerne tributi, diritti ed oneri, ai cittadini, ai residenti e alle per- sone giuridiche ed associazioni di qualsiasi Paese straniero sulla base della reci- procita; (b) accordare ai cittadini, ai residenti e alle persone giuridiche ed asso- ciazioni di un terzo Paese speciali vantaggi in virta di un accordo con tale Paese per evitare la doppia imposizione o per la mutua protezione delle pubbliche en- trate; e (c) accordare ai propri cittadini ed ai residenti dei Paesi contigui esenzioni di natura personale pia favorevoli di quelle accordate ad altre persone non resi- denti. Articolo X Ai viaggiatori di-commereio che rappresentino cittadini o persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attivita di affari nell'ambito dei propri territori, sara accordato al lore ingresso, durante il lore soggiorno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente ed alla loro uscita dai medesimi, un trattamento non meno favorevole di quello aoordato attual- mente o che sara accordato in avenire ai viaggiatori di commercio di qualsiasi terzo Paese per quanto riguarda diritti doganali ed altri diritti e privilegi e, subor- dinatamente alle eccezioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo IX, per quanto riguarda tutti i tributi ed oneri applicabili a loro stessi od ai loro eampioni. Articolo XI 1. I cittadini di ciaseuna Alta Parte Oontraente godranno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente iberta di coscienza e liberth di culto e potranno, sia individualmente ohe collettivamente od in istituzioni od assooia- zioni religiose, e senza fastidi o molestie di qualsiasi genere a causa delle loro credenze religiose, celebrare funzioni sia nelle loro case, sia in qualunque altro edificio adatto, purche le loro dottrine o le lore pratiche non siano contrarie alla pubblica morale od all'ordine pubblico. 2. Le Alte Parti Contraenti dichiarano di aderire ai principi della liberta di stampa e del hbero scambio di informazioni. A questofine,i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno il diritto, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di dedicarsi ad attivita quali la redazione, la comunicazione e ls racoolta di informazioni destinate ad essere difuse tra il pubblico, e godranno hlberta di trasmettere materiale destinato all'estero per sl diffusione a mezzo della stampa, radio, cinema ed altri mezzL 2271