Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/972

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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 2273 I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciaseuna Alta Parte Contraente godranno liberts di pubblicazione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolaimenti vigenti, alle stesse condizioni dei cittadini o delle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. II ternine a informnazioni ) usato nel presente paragrafo comprendera qualsiasi forma di comunicazioni scritte, di stampati, di pellicole cinematografiche, di dischi fonografici e di fotografie. 3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta di seppel- lire i loro morti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente conformemente alle loro pratiche religiose, in luoghi adatti e convenienti che siano o possano essere in avenire adibiti e mantenuti a tale scopo purche siano osservate le leggi ed i regolamenti mortuari e sanitari vigenti. Articolo XII 1. Ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, indipendentemente dalla loro nazionalita straniera o dal luogo di residenza, saranno acordati diritti e privilegi non meno favorevoli di quelli accordati ai cittadini dell'altra Alta Parte Contraente, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della detta altra Alta Parte Contraente che: (a) stabiliscano una responsabilita civile per lesioni o morte e che diano diritto di azione alla persona lesa od ai parenti, eredi, persone a carico o rappresentanti personali, a seconda dei casi, di una persona lesa o deceduta, o che (b) concedano ad un salariato od a qualsiasi per- sona che riceva compensi, commissioni od altra Ximunerazione, od ai suoi pa- renti, eredi o persone a earico, a seconda dei casi, un diritto di azione od un in- dennizzo pecuniario od altro beneficio o prestazione per malattia professionale, lesioni o morte causati dall'impiego e verificatisi durante lo stesso oppore dovuti alla natura dell'impiego. 2. Oltre ai diritti e privilegi disposti al paragrafo 1 del presente Articolo, saranno accordati ai cittadini di ciascuna Alta Parte Oontraente, entro i ter- ritori dell'altra Alta Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano ai cittadini di detta altra Alta Parte Oontraente, i bene- fici concessi da leggi e regolamenti che istituiscono sistemi di assiourazione ob- bligatoria, in base ai quali vengono pagati benefloi senza compiere un'indagine eulla necessita economica individuale: a) contro perdita di salari o di altra retribuzione, dovuta a vecchiaia, disoccupazione o malattia od altra invalidit ; oppure b) contro perdita di sostegno pecuniario, dovuta alia morte del padre, del. marito o di altra persona da cui dipendeva detto sostegno. Articolo XIII 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno dispensati, eccetto quanto diversamente disposto dal paragrafo 2 del presente Articolo, dall'addestramento o servizio obbligatorio nelle Forze Armate dell'altra Alta Parte Contraeute, e saranno parimente esenti da tutti i contnrbuti in danaro od in natura importi in sostituzione di detto addestramento o servizio.