Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/984

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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 2285 Articolo XIX 1. Fra i territori delle Alte Parti Contraenti vi sara liberta di commercio e di navigazione. 2. Le-navi battenti la bandiera di ciascuna Alta Parte Contraente e munite dei documenti prescritti dalla propria legge nazionale per la prova della nazio- nalitA, saranno considerate navi della detta Alta Parte Contraente sia nei porti, nei nloghi e nelle acque deU'altra Alta Parte Contraente, sia in alto mare. 11 termine navi D usato nel presente Trattato, sara interpretato in modo da com- prendere tutte le navi di ciascuna Alta Parte Contraente, sia di proprieta privata o gestite da privati, sia di proprieta pubblica o gestite da enti pubblici. Tuttavia le disposizioni di questo Trattato, eccettuate quelle del presente paragrafo e quelle del paragrafo 4 dell'Articolo XX, non saranno interpretate nel senso di ac- cordare diritti a navi da guerra o da pesca dell'altra Alta Parte Contraente; nb saranno interpretate nel senso di estendere ai cittadini, aUe persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi ed ai prodotti naturali, coltivatio manuufatti della detta altra Alta Parte Contraente quaLsiasi privilegio speciale limitato alla pesca nazionale od ai prodotti di essa. 3. ]e navi di ciascuna Alta Parte Contraente saranno libere, alia pari delle navi di qualsiasi terzo Paese, di recarsi coi loro carichi in tutti i porti, luoghi ed acque dell'altra Alta Parte Contraente che siano o che potranno essere aperti in awenire al comnmrcio ed alla navigazione estera. Articolo XX 1. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sara aeeordato, sotto ogni riguardo, nei porti, nei luoghi e nclle acque dell'altra Alta Parte Con- traente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle navi ed ai carichi dolla detta altra Alta Parte Contraente, indipendentemente dal porto di partenza o di destinazione della nave o indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del carlio. 2. Nei porti, ne l hi lughie nele cque di ciasouna Alta Parte Contraente non sara imposto ale navi dell'altra Alt Parte Contraente, alcun diritto di tonnel- laggio, portuale, di pilotagg'o, d fiaro, di quarantena od altro diritto od onere sim;le o corrspondente, di qualsiasi genre o denominazione, da applicarsi in nome od a vantaggio del governo, di pubblei funzionari, di individui privati, di persone giuridiche od organismi di qualunque specie, che non sia imposto ugualmente e nelle stesse condizioni alle navi nazionali. 3. Non sara imposto, in modo tendente ad accordare un vantaggio qual- siasi a navi nazionali nei confronti delle navi dell'altra Alta Parte Contraente, alcun onere sui passeggeri, sul prezzo del loro viaggio o sui biglietti, sul nolo delle merci pagato o da pagarsi, sulle polizze di carico, sui contratti d'assicara- zione o riassicurazione, n. alcuna condizione relativa all'impiego di agenti marit- timi, nb alcun altro onere od altra condizione di qualsiasi genere. 4. Qualora na nave di una delle due Alte Parti Contraenti sia costretta dal maltempo o da altri casi di fortuna a rifugiarsi in porti, luoghi od acque qual- siasi dell'altra Alta Parte Contraente, ohe non siano aperti al commercio ed alla 81989-52- -P. --- 4