Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/680

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 1637 paragrafi 1 e 2 del presente Articolo sara sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali dovranno reggiungere un accordo sulla questione oggetto della divergenza. PARTE IV CLAUSOLE MILITARI, NAVALI ED AEREE SEZIONE I-DURATA DI APPLICAZIONE Articolo 46 Ognuna delle clausole militari, navali ed aeree del presente Trattato restera in vigore, finche non sara stata modificata in tutto o in parte, me- diante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, o, dopo che l'Italia sia divenuta membro delle Nazioni Unite, mediante accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l'Italia. SEZIONE II-RESTRIZIONI GENERALI Articolo 47 1. (a) Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera franco-italiana e i relativi armamenti saranno distrutti o rimossi. (b) Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere d'artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le prowiste e le munizioni, gli os- servatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque sia la loro importanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costru- zione. 2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovra effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale e determinata dal presente Trattato e dovra essere comple- tata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato. 61 STAT.]