Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/761

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19. Ogni controversia che possa sorgere in merito alla attuazione delle disposizioni del presente Allegato, sarh regolata nel modo previsto dall'Arti- colo 83 del presente Trattato. 20. I paragrafi 1, 3 e 5 dell'Articolo 76, l'Articolo 77, il paragrafo 3 dell'Articolo 78, l'Articolo 81, l'Allegato XV capo A, l'Allegato XVI e l'Allegato XVII capo B, si applicheranno al Territorio Libero nello stesso modo in cui si applicheranno all'Italia. ALLEGATO XI Dichiarazione comune dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, concernente i possedimenti territoriali italiani in Africa (vedi Articolo 23) 1. I Governi dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e della Francia, convengono di decidere di comune accordo, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato con l'Italia, che porta la data del 10 febbraio 1947, della sorte definitiva dei possedimenti territoriali italiani in Africa, sui quali 1'Italia, in base all'Articolo 23 del Trattato, rinuncia ad ogni diritto e titolo. 2. Le Quattro Potenze decideranno della sorte definitiva dei territori in questione e procederanno alle opportune modifiche dei confini dei terri- tori stessi, tenendo conto delle aspirazioni e del benessere degli abitanti, oltre che delle esigenze della pace e della sicurezza, prendendo in considerazione i pareri degli altri Governi interessati. 3. Se le Quattro Potenze non possono mettersi d'accordo sulla sorte di uno qualunque dei detti territori, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, la questione sara sottoposta all'ssemblea Generale delle Nazioni Unite per una raccomandazione e le Quattro Potenze convengono di accettare la raccomandazione stessa e di prendere le misure del caso, per darvi esecuzione. 1718 [61 STAT. TREATIES