Page:United States Statutes at Large Volume 51.djvu/366

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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES quSotaplementarY If the authorities of either country permit imports additional to the amount of any quota which has been established by establishing a supplementary quota, in that event an equitable share of such supple- mentary quota is to be assigned unconditionally to the other country. "Representative" bas-e a period" e It is also to be understood that the "representative" base period should be one in which the trade of the other country was not being impaired by discriminations and was not seriously affected by condi- tions of an unusual and temporary character. Restriction" de- Paragraphfour, sub-paragraph (a).- To impose the condition that payment for the importation of any article must be presented in com- pensation would be to impose a "restriction" on the transfer of payment. detesmination.e Paragraphfour, sub-paragraph (b).-In determining most favored nation treatment with respect to rates of exchange it is suggested that a suitable criterion would be cross rates of exchange in some free market. IL MINISTRo DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA ALL'AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA ROMA, 16 dicembre 19S7. SIGNOR AMBASCIATORE, Con nota in data odierna, l'Eccellenza Vostra mi ha comunicato quanto segue: "Poiche il Trattato di Commercio e Navigazione tra gli Stati Uniti di America e l'Italia firmato a Firenze il 26 febbraio 1871 e scaduto il 15 dicembre 1937 in conseguenza della reciproca denuncia data il 15 dicembre 1936, assicurava il trattamento della Nazione pii favorita in materia doganale, e poicha i negoziati per la definizione di un nuovo Trattato in sostituzione del primo non sono stati portati a termine, sembra opportuno definire il trattamento che sara accordato da ciascuno dei due Paesi al commercio dell'altro, durante l'intervallo tra la data di scadenza del Trattato 1871 e la data in cui verra in applica- zione il nuovo Trattato. "Nel corso dei negoziati per il nuovo Trattato i Governi dei due Paesi si sono provvisoriamente accordati sul disposto dell'art. VIII dello stesso che riguarda i dazi doganali, proibizioni e restrizioni all'importazione, licenze di importazione, controllo dei cambi e mono- poli concernenti le importazioni, articolo che e allegato alla presenta nota. "Resta inteso che il Governo italiano, da parte sua, applichera di fatto, a partire dal 15 dicembre 1937, le norme dell'art. VIII del trattato proposto e che il Governo degli Stati Uniti d'America, da parte sua, continuera ad accordare a tutti i prodotti ed articoli agricoli ed industriali italiani, i benefici della tariffa minima americana secondo quanto e fissata negli accordi commerciali con altri Paesi (ad eccezione di Cuba) fino a 30 giorni dopo la denuncia data da una delle parti della sua intenzione di sospendere tale trattamento. "E' inteso che le disposizioni del presente Modus Vivendi non si applicano: 1° alle preferenze che l'Italia accorda all'Albania, Austria, Bulgaria, Ungheria e Jugoslavia dal 15 dicembre al 31 dicembre 1937; 364