Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/684

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 Articolo 52 t vietato all'Italia l'acquisto, sia all'interno che all'estero, o la fabbri- cazione di materiale bellico di origine o disegno germanico o giapponese. Articolo 53 L'Italia non dovra fabbricare o possedere, a titolo pubblico o privato, alcun materiale bellico in eccedenza o di tipo diverse da quello necessario per le forze autorizzate dalle seguenti Sezioni III, IV, e V. Articolo 54 I1 numero totale dei carri armati pesanti e medi delle Forze armate italiane non dovra superare 200. Articolo 55 In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale dell'ex-milizia fascista o dell'ex-esercito repubblicano fascista potra essere ammesso, con il grado di ufficiale o di sottufficiale, nella Marina, nell'Esercito, nell'Aeronautica italiana, o nell'Arma dei Carabinieri, fatta eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorita competenti, in conformita della legge italiana. SEZIONE III-RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA MARINA ITALIANA Articolo 56 1. La flotta italiana attuale sara ridotta alle unita enumerate nell'Al- legato XII A. 2. Unita supplementari, non enumerate nell'Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che verra fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee. 3. Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unita che siano state prestate alla Marina italiana da altre Potenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unita supplementari saranno disarmate e trasformate per usi civili. 61 STAT.] 1641