Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/690

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 1647 disposizione dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, in conformita alle istruzioni ch'essi potranno dare all'Italia. 2. Tutto il materiale bellico di provenienza alleata, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate, di cui alle Sezioni III, IV e V, dovra essere messo a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata, in conformita delle istruzioni che la stessa Potenza Alleata o Associata potrh dare all'Italia. 3. Tutto il materiale bellico di provenienza tedesca o giapponese in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV, e V, e tutti i disegni di provenienza tedesca o giapponese, comprese ciano- tipie, prototipi, modelli e piani sperimentali esistenti, dovranno essere messi a disposizione dei Quattro Governi, in conformita delle istruzioni ch'essi potranno dare all'Italia. 4. L'Italia rinuncia a tutti i suoi diritti sul materiale di guerra sopra citato e si conformera alle disposizioni del presente Articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo per quanto e disposto negli Articoli 56-58 di cui sopra. 5. L'Italia fornirh ai Quattro Governi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli elenchi di tutto il materiale bellico in ecce- denza. SEZIONE VII-AZIONE PREVENTIVA CONTRO IL RIARMO DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE Articolo 68 L'Italia s'impegna a prestare alle Potenze Alleate e Associate tutta la sua collaborazione, allo scopo di mettere la Germania e il Giappone in condizione di non poter adottare, fuori dei territori della Germania e del Giappone, misure tendenti al proprio riarmo. Articolo 69. L'Italia s'impegna a non permettere l'impiego o l'allenamento in Italia di tecnici, compreso il personale dell'aviazione militare o civile, che siano o siano stati sudditi della Germania o del Giappone. 61 STAT.]