Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/726

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10, 1947 3. Garanzia,per cui la Francia dovrh fornire energia elettrica all'Italia per un ragionevole periodo di tempo: salvo che non sia stato altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le Granzie 1 e 2 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1961. Esse ces- seranno di essere applicabili a tale data owero al 31 dicembre di qualunque anno successivo, a condizione che uno dei due paesi abbia notificato per iscritto all'altro, con almeno due anni di anticipo, l'intenzione di porvi termine. 4. Garanzia relative alla piena ed equa utilizzazione da parte della Francia e dell'Italia delle acque della Roya e dei suoi affluenti per la pro- duzione di energia idroelettrica: (a) la Francia fara funzionare le centrali idroelettriche della vallata della Roya, situate in territorio francese, tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessita delle centrali situate a valle. La Francia informer l'Italia del volume di acqua, che, secondo le previsioni, sara disponibile ogni giorno e fornira ogni altra informazione al riguardo; (b) la Francia e l'Italia elaboreranno, medianti negoziati bilaterali, un piano coordinato per l'utilizzazione delle risorse idriche della Roya, che sia accettabile da entrambe le parti. 5. Una Commissione, o quell'altro analogo organo che si convenga di creare, sarh istituito per controllare l'esecuzione del piano di cui all'alinea (b) della Garanzia 4 e facilitare l'osservanza delle Garanzie 1-4. ALLEGATO IV Accordi intervenuti tra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946 (Testo originale inglese quale venne firmato dalle due Parti e comunicato alla Conferenza di Parigi il 6 settembre 1946) (vedi Articolo 10) 1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa 61 STAT.] 1683