Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/748

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 Articolo 11 L'entrata e l'uscita di tutte le persone in e dal Porto Franco sara sottoposta a quelle norme che verranno stabilite dalle autorita del Terri- torio Libero. Tali norme tuttavia saranno formulate in modo da non intralciare eccessivamente l'entrata e l'uscita dal Porto Franco dei cittadini di qualunque Stato, i quali esercitino un'attivita legittima nella zona del Porto Franco. Articolo 12 Le norme e regolamenti in vigore nel Porto Franco e le tariffe dei diritti e delle tasse percepite nel Porto Franco devono essere rese pubbliche. Articolo 13 I1 cabotaggio ed il traffico costiero entro il Territorio Libero saranno esercitati in conformita delle norme emanate dalle autorita del Territorio Libero, le disposizioni del presente Strumento non dovendo considerarsi come implicanti alcuna restrizione al riguardo per le predette autorita. Articolo 14 Nell'ambito del Porto Franco i provedimenti sanitari e le disposizioni relative alla lotta contro le malattie degli animali e delle piante, per quanto concerne le navi da passeggieri e da carico, saranno applicate dalle autorita del Territorio Libero. Articolo 15 Le autorita del Territorio Libero saranno tenute a fornire al Porto Franco l'acqua, il gas, la luce e l'energia elettrica, i mezzi di comunica- zione, i mezzi per il drenaggio ed altri servizi pubblici ed a assicurare i servizi di polizia e la protezione contro gli incendi. Articolo 16 1. II Territorio Libero e gli Stati, i cui territori sono attraversati da merci trasportate per ferrovia tra il Porto Franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse liberta di transito, in conformita delle con- suete convenzioni doganali, senza alcuna discriminazione e senza percezione 61 STAT.] 1705