Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/756

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10 , 1947 Ai sensi del presente Allegato, saranno considerati come beni statali o parastatali: i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, degli Enti locali e degli Enti pubblici e delle societa o associazioni di proprieta statale, cosi come i beni mobili e immobili gia appartenenti al Partito Fascista od alle sue organizzazioni ausiliarie. 2. Tutti i trasferimenti di beni italiani statali e parastatali, secondo la definizione datane al paragrafo 1 di cui sopra, effettuati dopo il 3 settembre 1943, saranno considerati come nulli e non avvenuti. Tuttavia tale disposizione non si applichera agli atti legittimi relativi ad operazioni correnti di Enti statali e parastatali, in quanto detti atti concernano la vendita, in condizioni normali, di merci da essi prodotte o vendute, in esecuzione di normali intese commerciali o nel corso normale di attivita amministrative del Governo. 3. I cavi sottomarini appartenenti allo Stato italiano o ad Enti para- statali italiani, cadranno sotto la disciplina delle disposizioni del para- grafo 1, per quanto si riferisce agli impianti terminali ed ai tratti di cavi giacenti nelle acque territoriali del Territorio Libero. 4. L'Italia trasferira al Territorio Libero tutti gli archivi e i docu- menti di carattere amministrativo o di valore storico riferentisi al Terri- torio Libero o a beni trasferiti in esecuzione del paragrafo 1 del presente Allegato. Il Territorio Libero consegnera alla Jugoslavia tutti i documenti dello stesso carattere riferentisi ai territori ceduti alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato, e all'Italia tutti i documenti dello stesso carattere, che possano trovarsi nel Territorio Libero e che si riferiscano al territorio italiano. La Jugoslavia si dichiara pronta a trasferire al Territorio Libero tutti gli archivi e documenti di carattere amministrativo riguardanti l'ammini- strazione del Territorio Libero e necessari soltanto per l'amministrazione del territorio stesso, che siano del tipo di quelli che venivano normalmente conservati, prima del 3 settembre 1943, dalle autorita locali, aventi giu- risdizione sulla zona che fa ora parte del Territorio Libero. 5. II Territorio Libero sara esente dal pagamento del Debito Pubblico italiano, ma dovra assumere le obbligazioni dello Stato italiano nei con- 95347--49-PT. II-- -8 61 STAT.] 1713