Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/771

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2. Veicoli meccanici e ad auto-propulsione per tutte le armi elencate nella Categoria I; telai o carrozzerie militari di tipi speciali, diversi da quelli elencati all'alinea 1 di cui sopra. 3. Piastre di corazza, dello spessore di piu di 3 pollici, usate per fini di protezione in guerra. Categoria III. 1. Dispositivi di puntamento e di calcolo per il controllo del tiro, com- presi gli apparecchi per la registrazione del tiro; istrumenti per la direzione del tiro; alzi per cannoni; dispositivi di mira per il lancio di bombe; rego- latori per fusi; apparecchi per la calibrazione dei cannoni e degli istrumenti per il controllo del tiro. 2. Materiale per la posa di ponti di assalto, battelli da assalto e da attacco. 3. Dispositivi per stratagemmi di guerra e apparecchi per abbagliare e ingannare il nemico. 4. Equipaggiamento di tipo speciale per il personale delle forze armate, non immediatamente adattabile per usi civili. Categoria IV. 1. Navi da guerra di ogni tipo, comprese le navi trasformate e le imbarcazioni concepite o assegnate pel loro servizio od appoggio, che non possano per ragioni tecniche essere trasformate per usi civili, cosi come le armi, le armature blindate, le munizioni, gli aerei ed ogni altro impianto, materiale, macchinario e installazione, che non sia usato in tempo di pace su navi che non siano quelle da guerra. 2. Imbarcazioni da sbarco e veicoli o materiale anfibio di ogni tipo; battelli da assalto o materiale da assalto di ogni tipo; cosi come catapulte od altri apparecchi per varare o lanciare aerei, razzi, armi a propulsione o ogni altro proiettile, strumento o dispositivo, con equipaggio o senza, guidato o non controllato. 3. Battelli, imbarcazioni, armi, dispositivi od apparecchi sommer- gibili o semi sommergibili, comprese le palizzate specialmente concepite per 1728 TREATIES [61 STAT.