Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 3.djvu/854

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61 STAT.] ITALY-RELIEF PROGRAM-JULY 4, 1947 3145 Art. VI Liberti per i rappresentantidella stampa e della radio degli Stati Uniti di osservare e riferire 1 Governo italiano concorda nel permettere ai rappresentanti della stampa e della radio degli Stati UTniti di osservare liberamente e riferire integralmente e senza censura sulla distribuzione e utilizzazione dei rifornimenti assistenziali e sull'uso delle somme derivanti dalle vendite dei rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti. Art. VII Relazioni statistiche c dati informalivi A) I1 Governo italiano curera la redazione di adeguate statistiche e di altri dati relativi all'assistenza e si consultcra con i rappresentanti degli Stati Uniti, su loro richiesta, relativamente alla tenuta dei relativi registri. (B) Tl Governo italiano fornira tempestivamente, su richiesta dei rap- presentanti degli Stati Uniti, notizie concernenti la produzione, l'uso, la distri- buzione, l'importazione e 1'esportazione di qualsiasi merce che influisca sulla necessita di assistenza della popolazione. (C) Nel case che i rappresentanti degli Stati Tniti facciano presenti pre- sunti abusi o violazioni di questo Accordo, il Governo italiano, indaghera, riferira e prendera subito quei provvedimenti necessari per eliminare quegli abusi o violazioni che risultassero confermati. Art. VTII Pubblicitn relativa all'assistenza degli Stati Uniti A) II Governo italiano consentira e organizzera la pulblicith piena e continuata sui fini, provenienza, carattere, portata, nmmontare c sviluppo del programma di assistenza degli Stati Uniti al'Italia, nonchP sulla uti- lizzazione a beneficio della popolazione delle somme derivanti dalla vendita dei rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti. (B) Tutti i rifornimenti assistenziali degli Stati Uniti c qualsiasiprodotto ottenuto dalla trasformazione di tali rifoinirenti o gli involucri in cui tali rifornimenti o articoli sono contenuti, dovranno, nei limiti del possibile, essere marcati, stampigliati, segnati a fuoco od etichettati, in maniera visibile in mode da indicare al consumatore diretto bhe tali rifrinimenti od articoli sono stati forniti dagli Stati Uniti per assistenza oppure se tali rifornimenti, articoli o involucri non possano essere cosi marcati, stampigliati, segnati a fuoco od etichettati, debbono essere presi dal Governo italiano tutti i possibili accorgi- menti per informare il consumatore diretto che tali rifornimenti od articoli sono stati forniti dagli Stati Uniti per secpi assistenziali.