Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/1161

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2449 62 STAT.] ITALY-ECONOMIC COOPERATION-JUNE 28, 1948 6. Bests inteso che il Governo degli Stati Uniti d'America nell'effettuare le notifiche di cni al paragrafo 3 dell'articolo IX terra presente l'opportunita di limitare, per quanto possibile, il numero dei funzionari per i quali saranno richiesti pieni privilegi diplomatici. Besta altresl inteso che l'applicazione particolareggiata dell'articolo IX sara oggetto, ove necessario, di discussione fra i due Governi. 7. Besta inteso che al Governo italiano non verr& richiesto, ai termini del paragrafo 2 a) doll'articolo VII, di fornire infornazioni dettagliate su progetti di secondaria importanza, o informazioni riservate di natura commerciale o tecnica, la divulgazione delle quali verrebbe a danneggiare legittimi interessi commerciali. 8. Besta inteso che qualora il Governo italiano accetti, a termini e condizioni opportune, la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giu.tizia ai termini dell'articolo 36 dello statuto della Corte, i due Governi si consulte- ranno al fine di sostituire la seconda frase del paragrafo 1 dell'articolo X con una disposizione del genero della seguente: · resta inteso cho l'impegao di ciascun Govorno noi riguardi di roclami o ricorsi sostenuti dal'altro Governo ai termini del presento paragrafo viene assunto in base e nei limiti dei termini e delle condizioni di quell'effettivo riconoscimento cho 6 stato accordato in precedenza alla giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionalo di Giustizia, ai termiiW dall'artieolo 36 dello Statuto dolla Corte.