Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/529

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ITALY-ASSISTANCE-JAN . 3 , 1948 ACCORDO fra 1' Italia e gli Stati Uniti d'America Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO degli STATI UNITI d'AMERICA, Considerato il desiderio del popolo degli Stati Uniti d'America di provvedere assistenza immediata al popolo italiano, e Considerato che l'adozione da parte degli Stati Uniti d'America del "Foreign Aid Act of 1947" (Legge del 1947 sugli Aiuti all'estero)- cui si fara in seguito riferimento col termine "la predetta Legge"- fornisce la base per tale assistenza al popolo italiano, hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. Limitatamente a quanto prescritto dalla predetta Legge e dalle relative disposizioni legislative sullo stanziamento di fondi e da questo Accordo, il Governo degli Stati Uniti d'America aiutera il popolo italiano mettendo a disposisizione del Governo italiano o di qualsiasi persona, ente od organizzazione designata ad agire per conto del Governo italiano quei prodotti (ivi inclusi magazzinaggio, trasporto e le spese di spedizione inerenti agli stessi) che potranno essere richiesti di volta in volta dal Governo italiano e che siano autorizzati dalla predetta Legge e dal Governo degli Stati Uniti d'America oppure rendendo possibile al Governo italiano o a qualsiasi persona, ente od organizzazione designata ad agire per conto del Governo italiano di procurarseli mediante crediti che siano sotto il controllo degli Stati Uniti d'America. Questo Accordo, tuttavia, non comporta per il Governo degli Stati Uniti d'America nessun obbligo prcsente o futuro di dare assistenza al popolo italiano, ne implica o garantisce la dis- ponibilita di qualsiasi prodotto specifico o catcgorie di prodotti, nb comporta il pagamento da parte del Governo degli Stati Uniti d'Ame- rica di qualsivoglia spesa di magazzinaggio, trasporto, carico e scarico, o spedizione incorsa in Italia. 2. Tutti i prodotti resi disponibili in virtti di questo Accordo saran- no procurati negli Stati Uniti d'America, a meno che sia consentito di procurarli da altre fonti ai sensi delle disposizioni della Sezione IV della predetta Legge ed a meno che non sia altrimenti convenuto espressamente fra i due Governi. Olii minerali ed altri prodotti petroliferi saranno, nella massima misura possibile, procurati da fonti al di fuori degli Stati Uniti d'America e saranno trasportati in Italia dal luogo di origine per le rotte pit economiche. Articolo II 1l Governo italiano, essendo stato esaurientemente informato delle disposizioni della predetta Legge, afferma con il presente Accordo che accetta e che adempiera agli impegni specificati nella Sezione V della 62 STAT.] 1809