Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 2.djvu/531

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ITALY-ASSISTANCE-JAN . 3, 1948 stessa, come pure a quelli contemplati nella Sezione VII della mede- sima, in quanto sia necessaria una sua azione per l'attuazione di quanto previsto dalla Sezione VII predetta. Articolo III 1. Il Governo degli Stati Uniti d'America, in conformitA a quanto prescritto dalla Sezione VI della predetta Legge, si riserva il diritto di porre termine in qualsiasi momento agli aiuti previsti dall'Articolo I, paragrafo 1, di questo Accordo. 2. Questo Accordo, unitamente all'Annesso ivi allegato, entrerA in vigore il giorno della sua firma e si applichera a tutti i prodotti messi a disposizione del Governo Italiano in conformitA della predetta Legge. Esso restera in vigore fino al 31 dicembre 1948, o fino a qualsiasi data anteriore che possa essere concordata fra i due Governi. IN TESTIMONIANZA DI CHE', i sottoscritti all'uopo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto le loro rispettive firme a questo Accordo. FATTO a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, il giorno 3 di gennaio 1948. Per il Per il Governo Italiano Governo degli Stati Uniti d'America DE GASPERI JAMES CLEMENT DUNN SFORZA ANNESSO SEZIONE I 1. Per tutti i prodotti resi disponibili in virti di questo Accordo o per tutti i crediti stanziati ai sensi della predetta Legge che vengano addebitati in virta della medesima in quanto riferentisi alla fornitura di detti prodotti, il Governo italiano dopositerA - senza indugio su notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America - in uno speciale conto presso la Banca d'Italia intestato al Governo italiano un importo in valuta italiana equivalente all'importo in dollari indicato nella notifica. L'importo cosi indicato sara il costo in dollari relativo a tali prodotti (incluso il magazzinaggio, il trasporto e le spese di spedizione ivi inerenti) che e indicato come addebitabile agli stanzia- menti ai sensi della predetta Legge, oppure - a seconda dei casi - l'im- porto del debito. L'importo depositato in valuta italiana sara calco- lato al tasso di cambio piti favorevole in termini di dollari degli Stati Uniti, autorizzato ai sensi degli Accordi del Fondo Monetario Inter- nazionale applicabile in quell'epoca all'importazione di qualsiasi pro- dotto in Italia. 2. I fondi nel predetto conto speciale, o precedenti anticipi per cifre concordate, saranno impiegati per spese amministrative da sostenersi in valuta italiana da parte del Governo degli Stati Uniti d'America per 62 STAT.] 1811