Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1114

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

62 STAT.] ITALY-AIR TRANSPORT SERVICES-FEB. 6 , 1948 3735 rotte e nei servizi descritti nell'Alegato. Tut avia, cias.cuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli uul proprio territorio, i brevett i e Io licenze rilasciati ai suoi cittadini da un nltro Stato. Articolo 6 a) Lo leggi ed i regolamenti di una Parte Contraente, che disciplinano l'entrata nel proprio territorio o l'uscita da esso di aeromobili destinati alia navigazione aerea internazionale e l'esercizio di tali aeromobili mentre si trovano nel territorio della stessa Parte Contraente, si applicano agli aeromobili delle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente e devono essere osservati da tali aeromobili nell'entrare e nell'uscire o mentre si trovano nel territorio della prima Parte. b) Le leggi ed i regolamenti di una Parte Contracnte, che disciplinano 'entrata nel proprio territorio o l'uscita da esso dei passeggeri, degli equipaggi o del carico degli aeromobili, cosl come le disposizioni relative all'entrata, all'uscita, allNemigrazione, ai passaporti, ale dogane e alle pratiche sanitarie, Ki applicano ai passeggeri, agli equipaggi, ed al carico delle imprese di trasporto aereo, designate dall'altra Parte Contraente, all'entrata, all'uscita o durante la permanenza nel territorio della prima Parte. Articolo 7 Salvo quanto dispone il successivo art. 9, ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di negare o revocare l'esercizio dei diritti specificati nell'Alle- gato al presente Accordo, alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente, ove non sia soddisfatta la condizione che una parte impor- tante della proprieta ed il controllo effettivo di tali imprese si trovino nelle mani di persone aventi la nazionaliti dell'altra Parte Contraente, o nel case in ciii le dette imprese o il Governo che le abbia designate, non adempiano allo leggi ed ai regolamenti indicati nell'art. 6 del pres.ente Accordo, o altrimenti non si attengano alle consegateti obbligazioni, o cessino dal soddisfare alle con- dizioni cui i diritti sono subordinati, a norma del presente Accordo e del suo Allegato. Articolo 8 It presente Accordo ed il suo Allegato, ed ogni altro att o o strumento ad essi relativo, saranno registrati presso I'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O. A. C. I.). Articolo 9 Ciascuna delle Parti Contraenti pub, in qualsiasi momento, comunicare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La comunicazione sarb inviata contemporaneamente all'Organizzazione del- 1'Aviazione Civile Internazionale (0. A . C . I .) . Ove tale comunicazione sia effettuata, il presente Accordo cessa di avere effetto un anne dopo la data nella quale sia stata ricevuta la comunicazione della denuncia salvo che, per aceordo