Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1191

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3812 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. parti di calzature; ed a medicinali e prodotti igienici; in quantita tali che sia chiaro che 1'uso e limitato al destinatario e famiglia. (Sono esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina). Ciascun desti- natario italiano non potra ricevere mensilmente pit di un pacco. d) - Pacchi dono che portino 1'etichetta "U. S . A . Gift Package" (Pacco dono U.S.A.) spediti in diverso modo che per posta da persone singole, societa, compagnie e associazioni negli Stati Uniti, suoi terri- tori o possedimenti insulari, a persone residenti in Italia a condizione che siano osservate le limitazioni in numero, peso, contenuto e ogni altra indicata nel paragrafo c) di cui sopra e purche I'E.N .D .S .I . sia designata come Ente ricevente e di distribuzione. 2) - Per quanto riguarda le spese di trasporto in Italia di cui al paragrafo 5 dell' Art. 4 dell'Accordo per la Cooperazione Economica resta inteso che: a) - le merci assistenziali, i pacchi tipo e gli altri pacchi assistenziali ammessi in franchigia doganale come dal paragrafo 1, punti a) b) e d) sopra indicati, saranno ricevuti, immagazzinati, trasportati e dis- tribuiti a cura dell' E.N.D .S.I. senza alcun onere per il donatore, il destinatario o 1'Ente assistenziale. Tutti gli oneri per tali servizi saranno sostenuti dall' E.N.D .S.I. con fondi messi a sua disposizione dal Governo Italiano e non dal fondo speciale. b) - Per quanto riguarda i pacchi dono di cui al paragrafo 1 c) sopra indicate, 1'Amministrazione postale italiana stabilira i diritti postali per il trasporto in Italia ai tassi previsti dagli Accordi postali internazionali. L'Amministrazione delle Poste Italiane sara rim- borsata dell'importo di tali diritti postali sul "Fondo Speciale" (Fondo lire). 3) - II Governo italiano, nel rimborsare I'Amministrazione italiana delle Poste dei suoi diritti postali come dal paragrafo 2 b) sul conto speciale, presentera mensilmente alla Missione ECA in duplice copia (di cui una per il Controllore dell'EcA a Washington) un resoconto degli importi rimborsati in una forma concordata tra il Governo italiano e la Missione ECA. Rimane inteso che ognuno di tali reso- conti precisera il peso totale trasportato ed i relativi diritti postali. Ove si renda necessaria una qualsiasi rettifica per quanto riguarda l'ammontare di tall rimborsi, in base alle risultanze contabili dell'EcA, si procedera prontamente a tali rettifiche. 4) - Per ci che concerne la franchigia doganale, i termini della presente Nota avranno immediato effetto. Per ci6 che concerne il rimborso delle spese postali per i pacchi dono le disposizioni della presente Nota andranno in vigore non appena il Governo italiano riceva notizia dal Governo degli Stati Uniti che le tariffe postali sono state ridotte e che pertanto l'importo dei diritti postali potra essere pagato sul "Fondo speciale". Tuttavia per quanto riguarda le dis- posizioni di cui al paragrafo 2 a) sopra indicato, i termini della pre- sente Nota avranno effetto retroattivo a datare dal 10 luglio 1948". Se quanto precede e in armonia con l'intendimento del Governo italiano gradirei che V. E. volesse darmene comunicazione. Le due