Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/1000

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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB. 2, 1948 2301 3. Durante l'attuale periodo transitorio di ripresa dalla recente guerra, le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo XVI del Trattato non impediranno l'applicazione da parte di ciascuna Alta Parte Contraente di necessari controlli all'interno sulla vendita, distribuzione od uso di prodotti importati di scarsa disponibilita, in aggiunta a quelli o diversi da quelli che vengono applicati a prodotti uguali di origine nazionale. Comunque nessun controllo di tal genere sulla distribuzione all'interno di prodotti importati: (a) sars applicato da ciascn- na Alta Parte Contraente in mode da arrecare senza necessita un danno ai rap- porti di concorrenza, entro i propri territori, all'attivita commerciale dell'altra Alta Parte Contraente; oppure (b) continuera pih a lungo di quanto sia ridhiesto dal grado di disponibilita dei prodotti. 4. Nessuna delle due Alte Parti Contraenti imporrh qualsiasi nuova restri- zione in base al paragrafo 1 del presente Protocollo senza aveme dato all'altra Alta Parte Oontraente un preavviso che sara, se possibile, non inferiore a trenta giorni ma i nessun case inferiore a dieci giorni Ciascmna Alta ParteContraente oonoederwin qualsiasi tempo all'altra Alta Parte Contraente facolta di consul- tazione circa la necessita e lapplicazione delle restrizioni cui si rifer;sce detto paragrafo, come pure cerca l'applFcazone del paragrafo 3; e ciascuna Alta Parte Contraente avra il diritto di invitare il Fondo Monetario Internazionale a partecipare a tali consultazioni relative alle restrizioni cui si riferiscono i comma (a), (o) e (d) del paragrafo L 5. Qalora difflcolta valutarie rendano necessario che in virtil del para- grafo 1 (f) dell'Articolo XXIV, il Governo italiano regoli i ritiri disposti nel paragrafo 2 dell'Articolo V, il Governo italiano potra dare priorita alle domande pregentate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America di ritirare gli indennizzi ricevuti per beni acquistati 1'8 dicembre 1934 o anteriormente, oppure, se acqnistati posteriormente: a) nel case di beni immobili, qualora 11 proprietario avesse avnto, al momento dell'acquisto, residenza permanente fnori d'Italia o, nel cas di persone ginridiche ed associazioni, se avevano la loro sede direttiva fuori d'Itasa; b) nel caso di titoli azionari, qualora al momento dell'acquisto le leggi ed i regolameti italiani aveesero pernnsso che dette alioni fossero negosate fuori d'Italia; o) nel case di deposdt! baneari, qualora mantennti in oonti ltberi al momento dell'esproprio; e d) in ogni caeo, qualora i beni fossero stati acquistati mediante importa- ione in Italia di valata estera, merci o ervizi, o mediante reinvestimeuti di proittio diinteressi maturati da tali importazioi,mdipendentemete dalla data in cui essi venero effettuati Ii Governo italiano si impegna di concedere ogni facilitaZione per aintare i richiedenti a determinare quale sia la loro esatta situazione per gli scopi del presente paragrafo; e in mancanza di prove preponderanti al contrario di ascet- tare come comprova di un diritto di priorita documentazioni e testimonianue aventi valore probativo. 6.. Qualora sia in vigore in Italia un sistema di tassi di cambio plurimi, il tasso di cambio cho sara applicabile per gli scopi del paragrafo 2 dell'Articolo V non sar necessariamente il pihl favorevole di tutti i tassi applicabili ad operazioni flnadaarie internazionali di qualsiasi natura; purche, tuttavia, il tasso appica-