Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/956

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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION-FEB . 2, 1948 2257 TRTTAATO Dl AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE fra la Repubblica Italians e gli Stati Uniti d'America La REPUBBLICA ITALIANA e gli STATI lUITI D'AMERICA, desiderando rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni piu strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali, culturali, econo- miche e coinmerciali dei loro popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di Alnicizia, Commercio e Navigazione basato in generale ed in modo incondizio- nato sui principi del trattamento nazionale e di quello della nazione pih favorita e per questo scopohanno designato come rispettivi Plenipotenziari, IL PRESIDENTE DELLA BEPUBBLICA ITATLANA: l'Onorevole CAmLO SFORZA, Ministro egretario di Stato per gli Affari Esteri, e, IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA: il Signor JAE CLEMENT DUNN, AmbasciatoreStraordinarioe Plenipoteniario degli Stati Uniti d'Amnerica presso la Repubblica Italiana I quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed avendoli trovati nelle formne dovute, hanno concordato sui seguenti articoli: Articolo I 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno faoolth di entrare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e di risiedere e viaggiare libera- mIente in detti territori. 2. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolt&di eseroi- tare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza alcuna interferenza ed in conformita alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in awenire ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente: a) svolgere attivita commerciali, industriali, di trasformazione, finan- ziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attivita professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale; b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed occupare edi- fici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti, per uso di abitazione o corn- merciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e mortuario;