Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/964

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63 STAT.] ITALY-FRIENDSHIP, COMMERCE, NAVIGATION--FEB. 2, 1948 come convenuti per la tutela dei loro diritti; saranno liberi di scegliere ed im- piegare awocati e rappresentanti per la tutela dei loro diritti, sia oome attori che come convenuti, innanzi tali autorita giudiziaria ordinaria e tribunali ed auto- ritA ammninistrativi; e avranno facolta di esercitare tutti questi diritti e privi- legi, in conformita alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente e non meno favorevoli di quelle accordate o ehe potranno essere accordate in awvvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, le persone giuridiohe ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che non svolgano attivita d'affari o attivita senza scopo di lucro entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, avranno facolta di esercitare i diritti ed i privilegi concessi a tenore della frase precedente senza che venga richiesta alcuna registrazione o altra analoga formalita. Articolo VI Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed altri luoghi destinati al disbrigo d'affari nonche tutti i locali ad essi pertinenti, dei cittadini e delle persone ginridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, situati nei territori dell'altra, non saranno soggetti a molestie o ad accessi non consentiti dalla legge. Non saranno effettuate visite o perquisizioni in tali abitazioni, edifici o locali, ne saranno esaminati o sottoposti ad ispezione libri, carte e conti che vi si trovino, salvo che nelle condizioni ed in conformita a procedure non meno favorevoli delle condizioni e delle procedure prescritte per i cittadini e per le persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente , a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della medesima. I cittadini o le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno in alcun case trattati, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, in modo meno favorevole, per quanto riguarda le materie che precedono, dei cittadini o delle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, qualunque visita, perquisizione, esame od ispezione che possa essere lecita in conformita al'eccezione disposta dal presente Articolo, sari effettuata, ei confronti degli occupanti di dette abitazioni, edifici o locali o della condotta ordinaria di qualsiasi affare od altra impresa, con il debito riguardo e in maniera da causare il minore disturbo possibile. Articolo VII 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta di acquistare, possedere e disporre di beni immobili o di altri diritti reali nei territori dell'altra Alta Parte Contraente alle seguenti condizioni: a) nel casodi cittadini edi persone giuridiche ed associazioni della Repub- blica Italiana, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tall beni e diritti dipenders dalle leggi e regolamenti che sono o che potranno essere in vigore in avenire nello tato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America dove eoo situati i beni o dove esistono i diritti di cui trattasi; e 2265