Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 3.djvu/114

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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [63 STAT. saranno, se tuttora esistenti, restituiti, indipendentemente dal possesso o dalla pretesa propriety degli stessi. Tuttavia, nei casi in cui i beni o gli interessi non possano essere restituiti perch6 non pil esistenti, si applicheranno le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente accordo. "4. Un reclamante pu 6 presentare "claims" separati nei casi in cui i beni oggetto del "claim" non siano materialmente uniti e non costituiscano parte di un complesso unitario. I beni di un'impresa commerciale o di affari, che siano adoperati per continuarel'attivita di tale impresa, saranno considerati come facenti parte di un complesso unitario. Nel caso in cui possano fondatamente venir presentati "claims" separati, ogni "claim" dovra essere preso singolarmente in esame in base al presente accordo. "5. (a) La parola "claim" sara considerata come riferentesi a "claims" presentati contro il Governo italiano da un cittadino degli Stati Uniti d'America, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 78 del Trattato di Pace e dell'art. 3 del Memorandum d'Intesa. "(b) Sara considerato come "cittadino" (national) degli Stati Uniti d'America, ai fini del Memorandum d'Intesa e del presente accordo, qualsiasi persona, societa od ente nell'interesse e per conto dei quali il Governo degli Stati Uniti sia in diritto di invocare i benefici dell'art. 78 del Trattato di Pace, o del Memorandum d'Intesa, o di entrambi. "6. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applica- zione del Memorandum d'Intesa o di questo accordo dovra essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, prevista dall'art. 83 del Trattato di Pace, allo stesso modo di una controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione dell'art. 78 del Trattato di Pace. "Se il Governo Italiano e pronto a dare la sua approvazione al presente accordo, si propone che il Ministero degli Affari Esteri invii una Nota Verbale a conferma di tale approvazione all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America. L'accordo si considerera entrato in vigore alla data della predetta Nota Verbale." II Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare all'Ambas- ciata degli Stati Uniti d'America che il Governo Italiano da la sua approvazione all'accordo sopra indicato. Roma, 24febbraio 1949 ALL'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERBCA Roma