Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/672

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10, 1947 moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non e vivente, dalla madre, si estendera tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di eta inferiore ai diciotto anni. 3. Lo Stato al quale il territorio e ceduto potra esigere che coloro che si avalgono dell'opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata. 4. Lo Stato al quale il territorio e ceduto dovra assicurare, conforme- mente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel terri- torio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, ivi comprese la liberta di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione. Articolo 20 1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, i cittadini italiani di oltre 18 anni di eta (e quelli coniugati, siano essi al disotto od al disopra di tale eta), la cui lingua usuale e una delle lingue jugoslave (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in terri- torio italiano, potranno, facendone domanda ad un rappresentante diplo- matico o consolare jugoslavo in Italia, acquistare la nazionalita jugoslava, se le autorita jugoslave accetteranno la loro istanza. 2. In siffatti casi il Governo jugoslavo comunichera al Governo italiano, per via diplomatica, gli elenchi delle persone che avranno cosi acquistato la nazionalita jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro nazionalita italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale. 3. I1 Governo italiano potra esigere che tali persone trasferiscano la loro residenza in Jugoslavia entro il termine di un anno dalla data della suddetta comunicazione ufficiale. 4. Ai fini del presente Articolo varranno le medesime norme, relative all'effetto delle opzioni rispetto alle mogli ed ai figli, contenute nell'articolo 19, paragrafo 2. 5. Le disposizioni dell'Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trat- tato, che si applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalita italiana, si applicheranno egualmente al trasferi- 61 STAT.] 1629