Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/682

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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10 , 1947 3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni e vietata. 4. (a) Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, e proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere instal- late armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l'uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra. (b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non per- manenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unica- mente a soddisfare esigenze di ordine interno o di difesa locale delle frontiere. 5. In una zona costiera della profondita di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia e fra l'Italia e il Territorio Libero di Trieste e il parallelo 44°50'N. e nelle isole situate lungo tale zona costiera, l'Italia non dovra stabilire nuove basi o installazioni navali perma- nenti, ne sviluppare le basi o installazioni gia esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, ne i lavori per la buona conser- vazione delle installazioni navali esistenti, purche la capacita di tali instaI- lazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. 6. Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17°45'E., l'Italia non dovra costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica, ne sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza ne i lavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purche la capacita di tali installazioni, conside- rate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Tuttavia, sara auto- rizzata la costruzione di opere per prowedere gli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno o per la difesa locale delle frontiere. Articolo 49 1. Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa (nell'Adriatico) saranno e rimarranno smilitarizzate. 61 STAT.] 1639